IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Parrina"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1986 con
il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Parrina".
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra  citato,  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Parrina" formulata dal comitato stesso e pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata  "Parrina", approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 1971 e  modificato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  11  luglio  1986,  e' sostituito per intero con il
testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1› settembre
1993.