IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo delle province autonome di Trento e Bolzano; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1993; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati sulla proposta di disciplinare sopra citata; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca rispettivamente "Kalterersee" e "Kalterer") approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.