IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970  con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981
con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  del vino "Lago di Caldaro" o
"Caldaro";
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato,  corredata  dal
parere  del comitato vitivinicolo delle province autonome di Trento e
Bolzano;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni  di  origine  dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare  di  produzione  del  vino
"Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  formulata  dal  comitato  stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1› giugno 1993;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati sulla proposta
di disciplinare sopra citata;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato   che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta  legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di
produzione  vengano  approvati  o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca
rispettivamente "Kalterersee" e "Kalterer") approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e  modificato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto che entra in  vigore  il
1› settembre 1993.