IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Taburno" o "Aglianico del Taburno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Campania; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno" formulala dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Taburno" o "Aglianico del Taburno" riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, e' sostituita con la denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno". Il disciplinare di produzione dei vini "Taburno" o "Aglianico del Taburno", approvato con il citato decreto presidenziale e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.