IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini "Taburno" o "Aglianico del Taburno" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra  citato,  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo della regione Campania;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Aglianico del Taburno" e "Taburno" formulala dal comitato  stesso  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  "Taburno"  o
"Aglianico  del  Taburno"  riconosciuta con il decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 1986, e' sostituita con la  denominazione
di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno".
  Il  disciplinare  di produzione dei vini "Taburno" o "Aglianico del
Taburno", approvato con il citato decreto presidenziale e' sostituito
per intero con il testo annesso al  presente  decreto  che  entra  in
vigore il 1› settembre 1993.