LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7, comma 3, della legge 2 gennaio
1991, n. 1, con il quale si dispone che la Consob adotti con  proprio
rgolamento   disposizioni   concernenti  l'esame  di  abilitazione  a
negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto  delle
societa' di intermediazione mobiliare;
  Visto  il  proprio  regolamento di esecuzione di alcune norme della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri  intermediari
autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al predetto
regolamento;
                              Delibera:
  L'art. 26 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge
2 gennaio 1991, n.  1,  concernenti  le  SIM  ed  altri  intermediari
autorizzati  approvato  con  delibera  n.  5386 del 2 luglio 1991, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 26 (Requisiti di ammissione all'esame). - 1. Sono  ammessi  a
sostenere l'esame di abilitazione, previsto dall'art. 7, commi 2 e 3,
della  legge,  i  soggetti  in  possesso  dei seguenti requisiti alla
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda  di
partecipazione:
    a)  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o titolo di studio  estero  equipollente.
L'equipollenza e' valutata dalla Consob;
    b) esperienza nel settore della negoziazione di valori mobiliari,
acquisita  attraverso  l'esercizio  dell'attivita'  di  procuratore o
rappresentante alle grida  di  agenti  di  cambio,  ovvero  acquisita
attraverso  l'esercizio  di una delle seguenti altre attivita' per un
periodo non inferiore a sei mesi:
    1) osservatore o sostituto osservatore alle grida  di  aziende  o
istituti di credito ammessi agli antirecinti alle grida;
    2)  operatore  in  valori  mobiliari presso aziende o istituti di
credito, compagnie di assicurazione, societa' di  gestione  di  fondi
comuni   di   investimento  mobiliare,  societa'  di  intermediazione
mobiliare autorizzate all'esercizio delle attivita' di  cui  all'art.
1, comma 1, lettere c ) e d), della legge, societa' fiduciarie di cui
all'art. 17, comma 2, della legge;
    3)   praticante  presso  societa'  di  intermediazione  mobiliare
autorizzata  alla  negoziazione  di  valori  mobiliari,  al  fine  di
ricevere  l'addestramento  necessario  per  lo  svolgimento  di  tale
negoziazione nei mercati regolamentati previsti negli articoli  20  e
23 della legge;
    c) godimento dei diritti politici;
    d)   non  essere  in  stato  di  interdizione  legale  ovvero  di
interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e delle imprese;
    e)  non  essere  sottoposto  a  misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31  maggio
1965,  n.  575,  cosi'  come  successivamente modificate e integrate,
salvi gli effetti della riabilitazione;
    f) non essere stato condannato con sentenza  irrevocabile,  salvi
gli effetti della riabilitazione:
    1)  alla  reclusione  per un periodo non inferiore ad un anno per
delitti  contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
l'economia  pubblica,  ovvero  per delitti non colposi per i quali la
legge commini la pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a
cinque anni;
    2) alla reclusione per uno dei delitti pevisti dall'art. 5, comma
10, dall'art. 14 e dall'art. 25, comma 3, della legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
    g)  non  essere stato dichiarato fallito, salvi gli effetti della
riabilitazione.
  2. In sostituzione del requisito di cui alla lettera b)  del  comma
1,  per  gli  esami  banditi  sino  a tutto il 1993 saranno ammessi a
sostenere l'esame di abilitazione anche i soggetti  in  possesso  dei
seguenti  requisiti:  esperienza  nel  settore  della negoziazione di
valori mobiliari acquisita attraverso l'esercizio  dell'attivita'  di
rappresentante  o  sostituto  rappresentante  di  borsa  di  societa'
commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, ovvero  acquisita
attraverso     l'esercizio    dell'attivita',    per    un    periodo
complessivamente non inferiore a sei mesi,  di  operatore  in  valori
mobiliari  presso  societa'  commissionarie  ammesse agli antirecinti
alle grida ovvero presso societa' fiduciarie che entro il  5  gennaio
1991  abbiano  pubblicato  un  prospetto informativo per l'offerta di
servizi di gestione di patrimoni".
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica e nel Bollettino della Consob. La presente delibera
entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 18 agosto 1993
                                              Il Presidente: BERLANDA