IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
28 dicembre 1991, recante riparto delle risorse finanziarie destinate
agli interventi straordinari in Valtellina;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 dicembre 1992, ed in particolare l'art. 3, comma 2,  che  subordina
la  concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alla previa
verifica di compatibilita' con la vigente normativa comunitaria;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore  delle piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione CEE
il 20 maggio 1992;
  Ritenuta la necessita' di provvedere alla  integrazione  di  quanto
disposto  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 dicembre 1992, con il quale e' stato  approvato  il  piano  di
ricostruzione  e  sviluppo  socio-economico della Valtellina ai sensi
della legge  2  maggio  1990,  n.  102,  al  fine  di  assicurare  la
necessaria  compatibilita'  con  la  vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato;
  Sentita la regione Lombardia;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, le agevolazioni  contributive  e  fiscali  in  favore  delle
imprese,   di   cui  alla  legge  2  maggio  1990,  n.  102,  trovano
applicazione nei termini indicati dal presente decreto.
  2. Restano escluse dalla disciplina del presente decreto:
    a) le imprese artigiane e  quelle  agricole,  in  relazione  alle
quali  trovano  applicazione  i  limiti di intervento stabiliti dalle
rispettive normative comunitarie;
    b) le imprese i cui impianti siano stati danneggiati o  distrutti
dalle  avversita'  atmosferiche  dei  mesi  di  luglio ed agosto 1987
nonche' quelle che dimostrino  di  aver  subito,  per  effetto  delle
medesime  avversita',  un  danno  commerciale  certo  e documentabile
ovvero sospensione dell'attivita' produttiva.