IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984; Rilevata la necessita' di modificare ed integrare il citato decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984; Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: Art. 1. Il titolo 2 viene cosi' modificato: p.to 2.2 b): dopo la dizione " .. libero da costruzioni;", viene aggiunto "per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;".