IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984;
  Rilevata la necessita' di modificare ed integrare il citato decreto
del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;
  Visto  il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il titolo 2 viene cosi' modificato:
   p.to  2.2  b): dopo la dizione " .. libero da costruzioni;", viene
aggiunto "per i restanti tre  quarti  di  detto  perimetro  non  sono
ammesse  costruzioni  destinate ad affollamento di persone o a civile
abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;".