IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione per la esecuzione dei  servizi  telegrafici  e
telefonici,  stipulata  il 18 novembre 1929 tra lo Stato della Citta'
del Vaticano e il Governo italiano ed approvata con regio  decreto  9
giugno 1930, n. 1182;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio  1970  concernente  la
regolamentazione contabile del traffico telefonico in partenza  dello
Stato  della Citta' del Vaticano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 321 del 21 dicembre 1971;
  Vista la convenzione in data 21 dicembre 1989 tra  lo  Stato  della
Citta' del Vaticano e la societa' concessionaria SIP;
  Visto l'art. 12 di detta convenzione che stabilisce di applicare la
tassa vaticana alle sole comunicazioni telefoniche (sia teleselettive
che  tramite  operatrice)  italiane ed estere in partenza dallo Stato
della Citta' del Vaticano verso le  localita'  italiane  (esclusa  la
rete  di  Roma)  ed  estere, sempre che queste ultime siano raggiunte
attraverso gli instradamenti della rete pubblica italiana;
  Visto il decreto  ministeriale  2  marzo  1990,  con  il  quale  si
autorizza  la  concessionaria  SIP a dare esecuzione alla convenzione
stipulata con il Governatorato dello Stato della Citta del Vaticano;
  Considerato che nel citato art. 12 della convenzione  stipulata  il
21  dicembre  1989  tra  lo  Stato  della  Citta'  del  Vaticano e la
concessionaria SIP la  tassa  vaticana  e'  stata  determinata  nella
misura  del  30% dell'importo relativo alle comunicazioni telefoniche
sulla base delle tariffe in vigore nello Stato italiano  detratte  le
imposte;
  Considerato  altresi'  che  l'attribuzione del 30% viene effettuata
secondo le quote di ripartizione dei proventi del  traffico  indicate
nelle   rispettive   convenzioni   Ministero   PT/SIP   e   Ministero
PT/Italcable;
  Considerato che e' stato possibile  realizzare  la  discriminazione
del     traffico     urbano,     interurbano,    internazionale    ed
intercontinentale, nonche' l'interconnessione con le  altre  reti  di
telecomunicazioni  esistenti  soltanto  dopo  l'installazione  di una
centrale  telefonica  numerica  presso  lo  Stato  della  Citta'  del
Vaticano;
  Considerato, altresi', che detta centrale e' entrata in funzione in
data 14 aprile 1992 e che da tale data deve essere applicata la nuova
disciplina  di  ripartizione  della  tassa  vaticana  tra  i  gestori
interessati;
  Ravvisata l'esigenza  di  disciplinare  i  rapporti  contabili  del
traffico telefonico in partenza dallo Stato della Citta' del Vaticano
ai fini dell'applicazione della tassa vaticana;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  comunicazioni  telefoniche,  comprese  quelle  tramite
operatrice, in partenza dallo Stato della Citta' del  Vaticano  verso
le  localita'  italiane  (esclusa  la  rete  di  Roma)  ed estere, e'
corrisposta all'amministrazione vaticana una compartecipazione  nella
misura  del  30%  del  valore  delle  tariffe  in  vigore nello Stato
italiano, detratte le imposte.
  2. Per cio'  che  concerne  i  rapporti  contabili  tra  i  gestori
italiani,  i  minori proventi derivanti dall'applicazione della tassa
vaticana, cosi' come disciplinata dal comma 1, sono suddivisi secondo
le quote di ripartizione dei proventi  del  traffico  indicate  nelle
vigenti convenzioni.
  3.  La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dal 14
aprile 1992 ed a decorrere dalla stessa data e' abrogato  il  decreto
ministeriale 15 luglio 1970, citato in premessa.
  4.  Il  presente  decreto  e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 22 giugno 1993
                                                  Il Ministro: PAGANI
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993
Registro n. 11 Poste, foglio n. 27