IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76; Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76; Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/1992 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 - per il finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa; Visto l'art. 2, commi 2 e 4 della citata legge n. 32/1992 che assegna al CIPE il compito di procedere al riparto di dette disponibilita' finanziarie nel rispetto delle previste riserve; Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata in applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalita' per il successivo riparto tra i Comuni e ribadisce il principio dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga, stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);' Tenuto presente che la stessa delibera CIPE, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonche' ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unita' ispettive; Considerato che, al fine di favorire il coordinamento delle attivita' di accertamento, raccolta ed elaborazione dei risultati derivanti dalle rilevazioni e verifiche, e' stato costituito, con decreto interministeriale del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in data 25 gennaio 1993, apposito Comitato di coordinamento; Considerato che detto Comitato ha completato la raccolta, verifica ed analisi dei dati riguardanti i comuni classificati gravemente danneggiati e danneggiati, con riguardo alle sole situazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della gia' citata legge n. 32/1992, rassegnando relazione sulle risultanze di tale attivita'; Visto il decreto legislativo 15 aprile 1993 n. 96, che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni gia' del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-1981 al Ministero dei lavori pubblici; Visto il decreto interministeriale Bilancio-Industria-Lavori pubblici in data 31 maggio 1993 che attua il trasferimento delle competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche; Vista la proposta prot. n. 130/Segr. del 9 luglio 1993 del Ministro dei lavori pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui alla piu' volte citata legge n. 32/1992, in favore dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati e per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. E' assegnata ai comuni gravemente danneggiati e danneggiati, che hanno denunciato, nei tempi e nei modi richiesti dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse, situazioni di priorita' a), a valere sulla disponibilita' finanziaria per l'anno 1992 recata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 1, la somma netta complessiva di lire 661,156 mld. per le finalita' di cui ai successivi punti e ripartita tra gli stessi nella misura indicata nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante della presente delibera. La somma di cui sopra e' al netto del saldo degli eventuali interessi, attivi e passivi, e delle somme ancora disponibili sulle precedenti assegnazioni di cui alla legge n. 219/1981, cosi' come esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della delibera CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore lordo valutato in lire 687,242 mld.. 2. Le disponibilita' finanziarie di cui al precedente punto 1. sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2 lettera a), della legge 23 gennaio 1992, n. 32; 3. Ai fini della definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 2, da approvarsi da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 32/1992, dovra' essere tenuto presente che: 3.1 Sono da considerarsi in priorita' a): sotto il profilo della precarieta' i soggetti alloggiati permanentemente o prevalentemente in containers, prefabbricati, magazzini, scuole etc., ovvero rimasti nella propria abitazione pericolante e/o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero non eseguita, anche' i soggetti che non disponendo di altre piu' idonee sistemazioni alloggiative hanno lasciato o lasciano saltuariamente l'alloggio precario per motivi di salute, per eta' avanzata, per ricoveri ospedalieri o quant'altro; sotto il profilo della provvisorieta' i soggetti costretti ad alloggiare, in attesa che venga ricostruita/riparata la propria casa, presso parenti od amici ovvero in alloggi per i quali pagano il canone di locazione; 3.2 Puo' essere concesso - a fronte di ineludibili vincoli tecnici - un finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad UMI in cui rientrino solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi del condominio o dell'UMI. 3.3 Costituisce documento di base per la individuazione dei soggetti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 2, l'elenco nominativo trasmesso al Ministero del bilancio e della programmazione economica in riscontro alla richiesta dello stesso Ministero prot. n. 1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9 marzo 1993, cosi' come verificata da parte delle apposite unita' ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse. 4. La disponibilita' finanziaria di cui al precedente punto 1. puo' essere destinata inoltre: 4.1 alla concessione delle quote di saldo derivanti da aggiornamento dei contributi gia' erogati, ovvero per l'aggiornamento di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2; 4.2 al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria che sono state ritenute strettamente indispensabili alla utilizzabilita' delle unita' abitative realizzate e da individuare nella delibera consiliare di cui al precedente punto 3., previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici; 5. Con successive deliberazioni saranno ripartite le residue disponibilita' finanziarie in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992. A tal fine ciascun comune dovra' trasmettere, debitamente compilata, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda di rilevazione allegata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera. 6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1 della presente delibera potranno essere assunte, previa istruttoria di rappresentate esigenze derivanti da possibili carenze o inesattezze in atto non rinvenute. 7. I Comuni classificati "gravemente danneggiati e danneggiati", non inseriti nelle allegate tabelle A e B, pur avendo esigenze di priorita' a), cosi' come indicato nel precedente punto 3.1, che per ritardi o disguidi nella trasmissione degli elementi necessari per l'esame da pare del comitato di coordinamento, e che abbiano disponibilita' per interessi attivi maturati e non utilizzati ovvero per residui sulle assegnazioni pregresse, possono utilizzare dette disponiblita' per le finalita' di cui alla presente deliberazione. 8. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e funzioni trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 96 del 1993, puo' continuare ad avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al loro utilizzo, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio. 9. Le somme indicate nella colonna 3 delle allegate tabelle A e B saranno erogate dal Ministero dei lavori pubblici solo successivamente al riscontro, da parte dello stesso Ministero, degli impegni assunti dai comuni in linea con le finalita' di cu alla legge n. 32/1992. Il Ministro dei lavori pubblici dara' comunicazione al CIPE delle somme effettivamente erogate ai sensi del presente punto. 10. A valere sulle somme loro assegnate con la delibera CIPE del 7 giugno 1993 e con la presente, e' consentita la utilizzazione di una somma non superiore al 4% per attivita' di servizio e di gestione. L'utilizzo di tali fondi dovra' essere puntualmente documentato al Ministero dei lavori pubblici. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146