IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria  colpiti  dagli  eventi
sismici  del  novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76;
  Vista la legge 23 gennaio 1992,  n.  32,  recante  disposizioni  in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori  di  cui  al  testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76;
  Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/1992 che autorizza
la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi - nella  misura  di  lire
1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e
lire  1.400  miliardi  per  l'anno  1994 - per il finanziamento degli
interventi di cui alla citata normativa;
  Visto l'art. 2, commi 2 e 4  della  citata  legge  n.  32/1992  che
assegna  al  CIPE  il  compito  di  procedere  al  riparto  di  dette
disponibilita' finanziarie nel rispetto delle previste riserve;
  Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992  adottata  in  applicazione
della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalita' per
il   successivo  riparto  tra  i  Comuni  e  ribadisce  il  principio
dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga,
stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);'
  Tenuto presente che  la  stessa  delibera  CIPE,  al  fine  di  una
coerente    applicazione   dei   criteri   fissati   nella   medesima
deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi  ai  singoli  comuni
all'acquisizione  degli  elementi da comunicarsi da parte dei sindaci
mediante la compilazione della scheda di  rilevazione  allegata  alla
delibera  medesima, nonche' ai risultati derivanti dalle verifiche in
loco svolte da apposite unita' ispettive;
  Considerato  che,  al  fine  di  favorire  il  coordinamento  delle
attivita'  di  accertamento,  raccolta  ed elaborazione dei risultati
derivanti dalle rilevazioni e verifiche,  e'  stato  costituito,  con
decreto  interministeriale  del  Ministro  del  bilancio  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in
data 25 gennaio 1993, apposito Comitato di coordinamento;
  Considerato che detto Comitato ha completato la raccolta,  verifica
ed  analisi  dei  dati  riguardanti  i comuni classificati gravemente
danneggiati e danneggiati, con riguardo alle sole situazioni  di  cui
all'art.  3, comma 2, lettera a), della gia' citata legge n. 32/1992,
rassegnando relazione sulle risultanze di tale attivita';
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  1993  n.  96,  che,  in
applicazione  della  delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  nella  legge  19  dicembre
1992,  n.  488,  stabilisce,  all'art.  12,  il  trasferimento  delle
competenze e delle funzioni gia'  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari   nel  Mezzogiorno  in  ordine  alla  ricostruzione  nei
territori colpiti dagli eventi sismici  1980-1981  al  Ministero  dei
lavori pubblici;
  Visto   il   decreto   interministeriale  Bilancio-Industria-Lavori
pubblici in data 31 maggio 1993  che  attua  il  trasferimento  delle
competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche;
  Vista la proposta prot. n. 130/Segr. del 9 luglio 1993 del Ministro
dei  lavori  pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui
alla piu' volte  citata  legge  n.  32/1992,  in  favore  dei  comuni
gravemente  danneggiati  e danneggiati e per le finalita' di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 3;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1. E' assegnata ai comuni gravemente danneggiati e danneggiati, che
hanno denunciato, nei tempi e nei  modi  richiesti  dal  Comitato  di
coordinamento  di  cui  alle  premesse, situazioni di priorita' a), a
valere sulla disponibilita' finanziaria per l'anno 1992 recata  dalla
legge  23  gennaio 1992, n. 32, art. 1, la somma netta complessiva di
lire 661,156 mld. per le finalita'  di  cui  ai  successivi  punti  e
ripartita tra gli stessi nella misura indicata nelle allegate tabelle
A e B che costituiscono parte integrante della presente delibera.
  La  somma  di  cui  sopra  e'  al  netto  del saldo degli eventuali
interessi, attivi e passivi, e delle somme ancora  disponibili  sulle
precedenti  assegnazioni  di  cui  alla legge n. 219/1981, cosi' come
esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della
delibera CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore  lordo
valutato in lire 687,242 mld..
  2. Le disponibilita' finanziarie di cui al precedente punto 1. sono
finalizzate  al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti
di cui all'art. 3, comma 2 lettera a), della legge 23  gennaio  1992,
n. 32;
  3.  Ai  fini  della  definizione dei criteri per l'assegnazione dei
contributi ai soggetti di cui al precedente punto 2, da approvarsi da
parte dei consigli comunali ai sensi  dell'art.  3,  comma  5,  della
citata legge n. 32/1992, dovra' essere tenuto presente che:
  3.1 Sono da considerarsi in priorita' a):
   sotto   il   profilo   della  precarieta'  i  soggetti  alloggiati
permanentemente  o  prevalentemente  in  containers,   prefabbricati,
magazzini,  scuole  etc.,  ovvero  rimasti  nella  propria abitazione
pericolante e/o  oggetto  di  ordinanza  sindacale  di  sgombero  non
eseguita,  anche'  i soggetti che non disponendo di altre piu' idonee
sistemazioni alloggiative hanno lasciato  o  lasciano  saltuariamente
l'alloggio  precario  per  motivi  di  salute, per eta' avanzata, per
ricoveri ospedalieri o quant'altro;
   sotto il profilo della  provvisorieta'  i  soggetti  costretti  ad
alloggiare, in attesa che venga ricostruita/riparata la propria casa,
presso  parenti  od  amici  ovvero  in  alloggi per i quali pagano il
canone di locazione;
  3.2 Puo' essere concesso - a fronte di ineludibili vincoli  tecnici
-  un  finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa
ad immobili condominiali o  ad  UMI  in  cui  rientrino  solo  alcuni
alloggi  i  cui  titolari,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente  punto  2,   sono   condizionati   nell'esecuzione   delle
rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi
del condominio o dell'UMI.
  3.3  Costituisce  documento  di  base  per  la  individuazione  dei
soggetti destinatari dei contributi di cui  al  precedente  punto  2,
l'elenco  nominativo  trasmesso  al  Ministero  del  bilancio e della
programmazione economica in riscontro  alla  richiesta  dello  stesso
Ministero  prot.  n.  1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9
marzo  1993,  cosi'  come  verificata  da parte delle apposite unita'
ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse.
  4. La disponibilita' finanziaria di cui al precedente punto 1. puo'
essere destinata inoltre:
  4.1  alla  concessione  delle   quote   di   saldo   derivanti   da
aggiornamento dei contributi gia' erogati, ovvero per l'aggiornamento
di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2;
  4.2  al  finanziamento  delle  opere di urbanizzazione primaria che
sono state ritenute strettamente indispensabili alla  utilizzabilita'
delle  unita'  abitative  realizzate  e da individuare nella delibera
consiliare di cui al precedente punto  3.,  previa  approvazione  del
Ministero dei lavori pubblici;
  5.  Con  successive  deliberazioni  saranno  ripartite  le  residue
disponibilita' finanziarie in favore dei soggetti di cui alle lettere
b) e c) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992.
  A  tal  fine  ciascun  comune   dovra'   trasmettere,   debitamente
compilata,  al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda di
rilevazione allegata, entro 60 giorni  dalla  data  di  pubblicazione
della presente delibera.
  6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1
della  presente  delibera potranno essere assunte, previa istruttoria
di  rappresentate  esigenze  derivanti   da   possibili   carenze   o
inesattezze in atto non rinvenute.
  7.  I  Comuni  classificati "gravemente danneggiati e danneggiati",
non inseriti nelle allegate tabelle A e B,  pur  avendo  esigenze  di
priorita'  a),  cosi' come indicato nel precedente punto 3.1, che per
ritardi o disguidi nella trasmissione degli  elementi  necessari  per
l'esame  da  pare  del  comitato  di  coordinamento,  e  che  abbiano
disponibilita' per interessi attivi maturati e non utilizzati  ovvero
per  residui  sulle  assegnazioni pregresse, possono utilizzare dette
disponiblita' per le finalita' di cui alla presente deliberazione.
  8. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e
funzioni trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  n.
96  del  1993, puo' continuare ad avvalersi, per lo svolgimento delle
attivita' di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al  loro
utilizzo,  del  nucleo  ispettivo  per la verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del bilancio.
  9. Le somme indicate nella colonna 3 delle allegate tabelle A  e  B
saranno    erogate   dal   Ministero   dei   lavori   pubblici   solo
successivamente al riscontro, da parte dello stesso Ministero,  degli
impegni assunti dai comuni in linea con le finalita' di cu alla legge
n. 32/1992.
  Il  Ministro  dei lavori pubblici dara' comunicazione al CIPE delle
somme effettivamente erogate ai sensi del presente punto.
  10. A valere sulle somme loro assegnate con la delibera CIPE del  7
giugno  1993 e con la presente, e' consentita la utilizzazione di una
somma non superiore al 4% per attivita' di servizio e di gestione.
  L'utilizzo di tali fondi dovra' essere puntualmente documentato  al
Ministero dei lavori pubblici.
   Roma, 13 luglio 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146