IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria delibera adottata il 19 dicembre 1989, concernente l'ammissione a finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Visto, in particolare, il punto 14 della citata delibera che stabilisce i limiti e le modalita' di utilizzo delle economie eventualmente conseguite, dalle Amministrazioni beneficiarie, nella realizzazione dei progetti; Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990 che tra l'altro ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste al richiamato punto 14 della delibera 19 dicembre 1989; Viste le note del Ministero dell'ambiente in data 14 giugno 1993 con le quali, in riferimento alle richieste di utilizzo delle economie realizzate sui fondi FIO 83, 85, 86 e 89 formulate dalla Regione Emilia-Romagna, si prospettano alcune perplessita' in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella citata deliberazione; Considerato che occorre chiarire l'esatta portata della predetta disciplina con riferimento alla possibilita' di utilizzo cumulato delle economie derivanti dalla realizzazione di piu' progetti; Ritenuto opportuno procedere alle necessarie modifiche del piu' volte citato punto 14, in particolare per quanto concerne l'eventuale utilizzo in cumulo delle economie e la definizione delle relative procedure; Delibera: Il punto 14 della deliberazione 19 dicembre 1989, richiamata in premessa, e' sostituito dal seguente: "L'amministrazione che ad avvenuta realizzazione di uno o piu' progetti ammessi a finanziamento dal CIPE abbia conseguito economie rispetto a quanto preventivato puo' destinare tali risorse, anche in concorrenza tra loro: a) al finanziamento di opere complementari e accessorie ai progetti gia' realizzati, con l'osservanza delle modalita' previste dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici; b) al finanziamento di altri interventi immediatamente eseguibili della stessa amministrazione, dichiarati ammissibili dal CIPE ma non finanziati. L'amministrazione interessata invia documentata richiesta al CIPE in ordine all'utilizzo delle economie per le finalita' sopraindicate; il CIPE decide, sentito il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, anche la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA