IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la propria delibera adottata il 19 dicembre 1989, concernente
l'ammissione a finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai
sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n.  67,
e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  il  punto  14  della  citata delibera che
stabilisce i  limiti  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle  economie
eventualmente  conseguite,  dalle Amministrazioni beneficiarie, nella
realizzazione dei progetti;
  Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990 che tra l'altro ha esteso
ai  progetti  ammessi  a  finanziamento  su  precedenti  esercizi  le
disposizioni  previste  al  richiamato  punto  14  della  delibera 19
dicembre 1989;
  Viste le note del Ministero dell'ambiente in data  14  giugno  1993
con  le  quali,  in  riferimento  alle  richieste  di  utilizzo delle
economie realizzate sui fondi FIO 83, 85, 86  e  89  formulate  dalla
Regione  Emilia-Romagna, si prospettano alcune perplessita' in ordine
alla corretta  interpretazione  delle  disposizioni  contenute  nella
citata deliberazione;
  Considerato  che  occorre  chiarire l'esatta portata della predetta
disciplina con riferimento alla  possibilita'  di  utilizzo  cumulato
delle economie derivanti dalla realizzazione di piu' progetti;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alle  necessarie modifiche del piu'
volte citato punto 14, in particolare per quanto concerne l'eventuale
utilizzo in cumulo delle economie e  la  definizione  delle  relative
procedure;
                              Delibera:
  Il  punto  14  della  deliberazione 19 dicembre 1989, richiamata in
premessa, e' sostituito dal seguente:
  "L'amministrazione che ad avvenuta  realizzazione  di  uno  o  piu'
progetti  ammessi  a finanziamento dal CIPE abbia conseguito economie
rispetto a quanto preventivato puo' destinare tali risorse, anche  in
concorrenza tra loro:
    a)  al  finanziamento  di  opere  complementari  e  accessorie ai
progetti gia' realizzati, con l'osservanza delle  modalita'  previste
dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici;
    b) al finanziamento di altri interventi immediatamente eseguibili
della  stessa amministrazione, dichiarati ammissibili dal CIPE ma non
finanziati.
  L'amministrazione interessata invia documentata richiesta  al  CIPE
in ordine all'utilizzo delle economie per le finalita' sopraindicate;
il  CIPE  decide, sentito il nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione  economica
e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei
rifiuti,  anche  la  commissione  tecnico-scientifica  del  Ministero
dell'ambiente.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA