AVVERTENZA:
             Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  ai sensi dell'art. 11,
          comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del  medesimo
          testo  unico,  al  solo  fine  di facilitare la lettura sia
          delle disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con  le
          modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione, che di
          quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte  nelle  note.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia   dal   giorno  successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del
          presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i
          provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti
          prodottisi ed i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei
          decreti-legge  1  febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n.
          94". I  DD.LL.  n.  24/1993  e  n.  94/1993,  di  contenuto
          pressoche'  analogo  al  presente  decreto,  non sono stati
          convertiti   in   legge   per   decorrenza   dei    termini
          costituzionali    (i   relativi   comunicati   sono   stati
          pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale  -  n. 79 del 5 aprile 1993 e n.  130 del 5
          giugno 1993.
                               Art. 1.
 
  1. In conseguenza dell'abolizione delle  frontiere  fiscali  e  dei
controlli  doganali  nell'ambito del mercato interno comunitario alla
data del 1  gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del
settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi
compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127  del  testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio  1973,  n.
43 (a), gia' in servizio alla data del 1  gennaio 1992 e che, a causa
degli  eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993,
e'  corrisposta  un'indennita'  pari  al   trattamento   massimo   di
integrazione   salariale   straordinaria,   previsto   dalle  vigenti
disposizioni,  nonche'  gli  assegni  familiari, ove spettanti. Per i
lavoratori dipendenti dalle  predette  imprese  lavoranti  ad  orario
ridotto,  la  citata  indennita' e' calcolata in misura proporzionale
alle ore non lavorate.
  2. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative  domande,
accompagnate  dal  verbale di consultazione sindacale, redatto con le
OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale. Sono altresi' valide, anche ai
fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma  3,  le  domande
inoltrate  in  data  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  adotta  nei
confronti  dell'impresa  richiedente  i  conseguenti provvedimenti di
concessione dell'indennita' di cui al comma  1  per  un  periodo  non
superiore ad un anno.
  4.  Le  imprese  di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e
1994, al  versamento  di  un  contributo  speciale  pari  a  1  punto
percentuale  e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata
a norma dell'articolo 12 della legge 30  aprile  1969,  n.  153  (b),
rispettivamente  a  carico  dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori,
nonche'  di  un  contributo  addizionale  pari  a   quello   previsto
dall'articolo  8,  comma  1,  del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  1988,  n.  160
(c), relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui
al  comma  1.  L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione
per  gli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
previdenziali  di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(d).
          ______________
             (a) L'art. 127 del testo unico delle disposizioni legis-
          lative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio
          1973, n. 43, e' cosi' formulato:
             "Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che
          devono  formare  oggetto  di  operazioni  doganali).  -  Il
          Ministro  per le finanze puo' autorizzare enti e privati ad
          istituire  e  gestire  in  localita'  interne  di  notevole
          importanza  ai  fini  dei  traffici  con  l'estero speciali
          centri di  raccolta  e  smistamento  di  merci  che  devono
          formare oggetto di operazioni doganali.
             Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso
          Ministro   ha  facolta'  di  consentire  che,  qualora  sia
          possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi
          fiscali, per i  trasporti  in  entrata  diretti  ai  centri
          predetti  e per quelli in uscita provenienti da tali centri
          si prescinda,  all'atto  dell'attraversamento  della  linea
          doganale,  dagli  adempimenti e formalita' doganali di con-
          fine,  compresi  quelli  di  competenza  della  guardia  di
          finanza,   e   che  tali  adempimenti  e  formalita'  siano
          espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i
          centri medesimi".
             (b) Il  testo  dell'art.  12  della  legge  n.  153/1969
          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
             "Art.  12.  -  Gli  articoli  1 e 2 del decreto-legge 1
          agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27  e  28  del
          testo  unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
          con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art.  29  del  testo
          unico  delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali, approvato con decreto 30  giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
             'Per  la  determinazione  della  base  imponibile per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si considera retribuzione  tutto  cio'  che  il  lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
             Sono escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  d'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2) di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che  costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente  al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a titolo di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
             L'art.  74  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori  di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
             L'elencazione degli elementi esclusi dal  calcolo  della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
             La   retribuzione   come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate'".
             (c)  Il  testo dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 86/1988
          (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e
          di mercato del lavoro, nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) e' il  seguente:  "Le  imprese  che  si
          avvalgono   degli   interventi  di  integrazione  salariale
          straordinaria sono in ogni caso tenute  al  versamento  del
          contributo  addizionale  di  cui  all'art. 12, n. 2), della
          legge 20 maggio 1975, n.   164, nella misura  del  4,5  per
          cento  dell'integrazione  salariale  corrisposta  ai propri
          dipendenti, ridotta al 3 per cento per le  imprese  fino  a
          cinquanta dipendenti".
             (d)  Il  testo  dell'art.  37  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
             "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2. Il finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b)  l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
               c) una quota parte di ciascuna mensilita' di  pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  o  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f)  l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970,  n.    622,  convertito  in legge, con modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,  delle
          maggiorazioni  di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.   Sono altresi'  a  carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4.  L'onere  di  cui  al  comma  3,  lettera c), assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978,  n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5.  L'importo  dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere  d)  ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore   al   1    gennaio  1989  e  delle  pensioni  di
          reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative spese di amministrazione e' assunto  progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
             7. Il bilancio della gestione e' unico e,  per  ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di lavoro destinati al  finanziamento  dei  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati  al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".