IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 dicembre 1993; Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate ed istituisce un fondo per finanziare dette attivita'; Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991; Vista l'ordinanza n. 2037/FPC in data 3 novembre 1990; Considerato che l'ulteriore integrazione del Fondo per la protezione civile disposta ai sensi dell'art. 1 della precitata ordinanza n. 2202/FPC non ha consentito il completamento di tutti gli interventi previsti; Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 con il quale sono stati, tra l'altro, assegnati L. 10.760.000.000 alla regione Emilia-Romagna per il risanamento ambientale delle aree della regione stessa connesse allo smaltimento dei rifiuti provenienti via mare da Paesi esteri; Rilevato che anche tale attivita' non e' stata completata per deficienza di fondi, per cui occorre provvedere anche al rifinanziamento di detti interventi; Considerato, altresi', che e' urgente, onde evitare danni o pericolo alle persone, alle cose ed all'ambiente, provvedere all'improcrastinabile completamento degli interventi di cui sopra, per cui si rende necessario un ulteriore finanziamento delle residuali attivita' il cui fabbisogno e' stato rappresentato dal Dipartimento della protezione civile al Ministero dell'ambiente con nota n. 2356/023/312 EMER. del 30 giugno 1993; Vista la nota n. 11314/93.GAB/B del 26 luglio 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente conferma il consenso ad operare sul capitolo n. 7705 - residui 1991 - del bilancio del proprio dicastero il prelievo delle risorse necessarie, ammontanti a L. 19.580.489.411, per gli interventi di cui sopra; Vista la nota in data 23 giugno 1993 con la quale il presidente della commissione per la trasparenza delle gestioni degli intervenuti finalizzati allo smaltimento definitivo dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati via mare da Paesi esteri, di cui al decreto interministeriale 10 dicembre 1992, ha definito l'ambito delle competenze della commissione medesima; Ritenuto che il completamento delle attivita' di cui trattasi costituisce condizione necessaria per la piena valorizzazione delle risorse gia' spese; Sentito il Ministero del tesoro; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed in particolare al regio decreto 23 maggio 1924, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. 1. Per l'ulteriore finanziamento delle attivita' effettuate e delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finali, atte allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45, ed alle ordinanze n. 2037/FPC in data 3 novembre 1990 e n. 2202/FPC in data 30 dicembre 1991, nonche' delle attivita' di bonifica ambientale in Emilia-Romagna di cui al decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 indicati in premessa, e' autorizzata la spesa di L. 19.580.489.411.