IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la convenzione sul commercio internazionale delle  specie  di
flora  e  di  fauna  selvatica  minacciate  di  estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973;
  Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio  del  3  dicembre
1982  relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna  selvatiche
minacciate di estinzione e successive modificazioni;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
  Visto  l'art.  4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7  febbraio  1992,  n.
150,  in  materia  di  commercio e detenzione di esemplari di fauna e
flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59;
  Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212,  recante:
"Disposizioni  urgenti in materia di differimento di termini previsti
da disposizioni legislative";
  Considerata la necessita' di ridefinire il modulo da utilizzare per
la denuncia di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio  1992,
n. 150, sostituendo quello allegato al decreto-legge 12 gennaio 1993,
n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.
59;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti tenuti alla denuncia di  animali  selvatici  e  delle
piante,  di  cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 agosto 1993
                                                   Il Ministro: SPINI