IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Vista la legge n. 500 del 23 dicembre 1992 (finanziaria 1993) ed in particolare la tabella F, punto 21, la quale prevedeva, per gli interventi programmati in agricoltura, uno stanziamento per il 1993 di lire 2.500 miliardi derivanti per lire 1.500 miliardi dal rifinanziamento della legge n. 752/1986 e per lire 1.000 miliardi dalla legge n. 201/1991 rinviando al 1994 la residua somma di lire 1.085 miliardi di lire; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38: "Norme urgenti in materia di finanza locale .." che all'art. 20, comma 1, lettera b), ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Visto il decreto-legge del 25 marzo 1993, n. 78, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 156: "Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni" in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b), il quale prevede la riduzione di lire 20 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993; Visto il decreto-legge del 21 maggio 1993, n. 149: "Interventi urgenti in favore dell'economia" ed in particolare l'art. 1, comma 3, il quale prevede la riduzione di lire 47 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 752/1986 per il 1993; Vista la nota n. 10191 del 26 febbraio 1993 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica l'esistenza della proposta di disegno di legge "disposizioni in materia di controlli sugli aiuti comunitari e nazionali in agricoltura" e che a finanziamento di detto provvedimento vengono accantonati 2 miliardi di lire sui fondi recati dalla legge n. 752/1986 per il 1993; Vista la propria delibera del 26 marzo 1993 con la quale sono stati approvati i piani di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati dalle leggi n. 201/1991 e n. 752/1986 per il 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 101 del 3 maggio 1993; Visto l'art. 7, comma 2, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, "Misure urgenti di finanza pubblica", che riduce di 650 miliardi di lire lo stanziamento recato dalla legge n. 752/1986 per il 1993; Ravvisata la necessita' di modificare il riparto dei fondi relativo agli stanziamenti di cui alla legge n. 752/1986, approvato con la piu' volte citata delibera CIPE del 26 marzo 1993; Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel predisporre il nuovo piano di riparto ha rimodulato gli importi in maniera da soddisfare maggiormente le esigenze finanziarie delle regioni riducendo la quota di propria competenza, art. 4 legge n. 752/1986, in maniera piu' che proporzionale alla riduzione complessivamente operata e che tale riduzione di stanziamento ha provocato per alcune azioni relative al suddetto art. 4 un'insufficiente dotazione, tale da pregiudicarne l'intera attuazione; Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 23414 del 4 giugno 1993, con la quale si propone la modifica dei piani di riparto dei fondi gia' approvati con la succitata delibera del 26 marzo 1993; Vista la nota n. 52564 del 12 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che a seguito della predetta riduzione dello stanziamento a valere sui fondi della legge n. 752/1986 si rende necessario rimodulare anche le somme destinate all'attuazione delle azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a valere sullo stanziamento della legge n. 201/1991 relativamente alla somma di lire 389 miliardi, gia' ripartita con la piu' volte citata delibera CIPE del 26 marzo 1993, destinata all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4 della legge n. 752/1986; Viste le assegnazioni riportate nella tabella allegata alla proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 4 giugno 1993 relativa alla modifica degli allegati B/1, B/2, G/1 e G/2 - azioni orizzontali promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, art. 4, legge n. 752/1986 - della delibera del 26 marzo 1993; Considerato che per alcune azioni orizzontali, art. 4 legge n. 752/1986, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste propone l'aumento dei massimali di spesa previsti dalla delibera CIPE del 31 gennaio 1992 che sono comunque compresi nello stanziamento complessivo che rimane invariato; Considerato che sulla proposta di modifica del 4 giugno 1993 il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/1986 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato altresi' che sulla succitata proposta di modifica ha espresso il proprio parere in data 8 luglio 1993 la Conferenza Stato- regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988; Considerata l'opportunita' di fornire un quadro coordinato del riparto dei fondi per il 1993 relativo alle leggi n. 201/1991 e n. 752/1986; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: Il dispositivo di cui alla delibera CIPE del 26 marzo 1993 e' cosi' integralmente sostituito: 1. E' approvato il piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle premesse per un importo complessivo di lire 1.781 miliardi di cui 1.000 miliardi recati dalla legge n. 201/1991 e 781 miliardi recati dalla legge n. 752/1986. 2. L'importo recato dalla legge n. 201/1991 di lire 1.000 miliardi e' cosi' ripartito in termini di quota di fabbisogno finanziario per l'anno 1993: la somma di lire 487 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato A; le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 389 miliardi sono attribuite cosi' come indicato negli allegati B/ 1 e B/2; la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986, e' determinata in lire 92 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato C. La predetta somma e' versata al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 il quale provvedera' ai relativi trasferimenti secondo le modalita' e le indicazioni di cui alla delibera CIPE del 30 dicembre 1992 riguardante il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con il concorso comunitario nel settore agricoltura - secondo finanziamento. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986 che prevede il reintegro delle anticipazioni regionali di cofinanziamento relative all'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali nei limiti dei relativi rientri comunitari; la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986, e' determinata in lire 32 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato D. 3. L'importo recato dalla legge n. 752/1986 di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, ridotto di lire 20 miliardi dalla legge n. 156/1993, ridotto di lire 47 miliardi dal decreto-legge n. 149/1993, ulteriormente ridotto di lire 650 miliardi dal decreto-legge n. 155/1993 e tenuto conto dell'accantonamento di lire 2 miliardi di lire previsto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la proposta di d.d.l. citato nelle premesse e' cosi' ripartito: la somma di lire 411,7 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato E; la somma destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 18 della legge n. 984/1977 ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 752/1986, e' determinata in lire 41,3 miliardi ed e' ripartita secondo quanto riportato nell'allegato F; le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/1986, determinate in lire 186 miliardi sono attribuite cosi' come indicato negli allegati G /1 e G/2; la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali di cui all'art. 5 della legge n. 752/1986 e' determinata in lire 112,8 miliardi ed attribuita cosi' come indicato nell'allegato H. La predetta somma e' versata al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 il quale provvedera' ai relativi trasferimenti secondo le modalita' e le indicazioni di cui alla delibera CIPE del 30 dicembre 1992 riguardante il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con il concorso comunitario nel settore agricoltura - secondo finanziamento. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986 che prevede il reintegro delle anticipazioni regionali di cofinanziamento relative all'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali nei limiti dei relativi rientri comunitari; la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 752/1986, e' determinata in lire 29,2 miliardi ed e' attribuita cosi' come indicato nell'allegato I. 4. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/1986, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilita' delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo. 5. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalita' della legge n. 183/1989, difesa del suolo, e della legge n. 394/1991, aree protette, citate in premessa. 6. Il complesso degli stanziamenti previsti dalle leggi n. 201/1991 e n. 752/1986 destinati all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4 (azioni orizzontali di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), nonche' delle azioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 (attivita' regionali e cofinanziamento dei regolamenti comunitari) della succitata legge n. 752/1986 e' riportato rispettivamente negli allegati L e M. 7. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993 Registro n. 1 Bilancio foglio n. 145