IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1  marzo 1992,
n.  231,  relativo  a  problemi  sanitari  e  di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali della  specie  bovina  e  suina  e
carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1993 sulle condizioni di
polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione  di
animali  domestici  della  specie  bovina  e  suina  da  allevamento,
produzione   e   macello    provenienti    dall'Ungheria,    Polonia,
Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania;
  Vista  la  decisione della Commissione 92/325/CEE, modificata dalla
decisione 93/420/CEE del 28 luglio 1993, relativa alle condizioni  di
polizia   sanitaria   e   alla   certificazione  veterinaria  cui  e'
subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e
suina dalla Bulgaria;
  Ritenuto necessario modificare l'ordinanza ministeriale 8  febbraio
1993 in applicazione della decisione 93/420/CEE del 28 luglio 1993;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  riguardanti la protezione degli
animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie
vigenti in materia di importazione di animali domestici della  specie
bovina e suina, e' autorizzata l'importazione dalla Bulgaria di:
    a)   animali   domestici   della  specie  bovina  destinati  alla
riproduzione  o  alla  produzione  che  rispondono  alle   condizioni
sanitarie  fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li deve
scortare;
    b)  animali  domestici  della  specie   bovina   destinati   alla
mecellazione  che  rispondono  alle  condizioni sanitarie fissate nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare.