Al decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoriportate pagine della citata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 5, all'art. 1, comma 2, capoverso 5-sexies, in luogo delle parole: "nodo arbitrale", leggasi: "lodo arbitrale"; alla pag. 6, all'art. 3, comma 1, capoverso 6, dopo le parole: "del capo II" sono inserite le seguenti: "del titolo I"; alla pag. 7, all'art. 3, comma 3, capoverso 3, in luogo delle parole: " .. di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE), e delle loro partecipate, in misura superiore al 50 per cento che dovessero ..", leggasi: " .. di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE), e delle loro partecipate in misura superiore al 50 per cento, che dovesse .."; alla pag. 7, all'art. 3, comma 6, in luogo delle parole: "di cui all'art. 3, comma 1", leggasi: "di cui al comma 1"; alla pag. 7, all'art. 4, comma 1, in luogo delle parole: "del marzo 1990", leggasi: "del 29 marzo 1990".