IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 50 dela legge 10 aprile 1954, n. 113; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1993 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: tre ufficiali dell'Esercito; centoquarantaquattro ufficiali e sessanta sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare; trenta ufficiali e ventiquattro sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.