IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 50 dela legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista la legge 10  maggio  1983,  n.  212,  sul  reclutamento,  gli
organici  e  l'avanzamento  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
  Visto l'art. 119 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio  1964,  n.  237,  sulla leva ed il reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1957,   n.   1248,   e   successive
modificazioni,   concernente   aumento   della  misura  dei  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati   o
trattenuti alle armi;
  Vista  la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2,
comma 1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1993 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi
di   personale   ancora   soggetto   agli   obblighi   militari,  per
aggiornamento ed addestramento:
   tre ufficiali dell'Esercito;
   centoquarantaquattro ufficiali e sessanta sottufficiali in congedo
illimitato appartenenti alla Marina militare;
   trenta  ufficiali  e   ventiquattro   sottufficiali   in   congedo
illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.