IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 92/64/CEE, che viene recepita riguardo alle modifiche da apportare all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228; Considerato che, in base all'esperienza acquisita, puo' essere autorizzato l'impiego dell'antibiotico "Avilamicina", dei coccidiostatici "Lasalocid-sodio" e "Maduramicina ammonio" e dell'agente legante "Aluminati di calcio sintetico"; Decreta: Art. 1. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 228/1992 e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 agosto 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA