IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
   Visto  il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di  additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;
   Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Vista  la  direttiva  92/64/CEE,  che viene recepita riguardo alle
modifiche da apportare all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1  marzo 1992, n. 228;
   Considerato  che,  in  base  all'esperienza acquisita, puo' essere
autorizzato    l'impiego    dell'antibiotico    "Avilamicina",    dei
coccidiostatici   "Lasalocid-sodio"   e   "Maduramicina   ammonio"  e
dell'agente legante "Aluminati di calcio sintetico";
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'allegato I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
228/1992   e'   modificato  conformemente  all'allegato  al  presente
decreto.
   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 18 agosto 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA