IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", con sede in Torino; Vista la legge 25 luglio 1956, n. 925, recante modifiche all'ordinamento del predetto Istituto, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), e in particolare l'art. 8, che riconosce agli enti di ricerca a carattere non strumentale il potere di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, e l'art. 17, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1991, con il quale l'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris e' stato individuato come ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1991, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario dell'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, con il compito di esercitare le funzioni del consiglio di amministrazione e, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari ai fini del riordinamento dell'Istituto e della ricostituzione dei suoi organi ordinari; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. ACG/3/165/92 del 7 febbraio 1992, con la quale si comunica che, esaminato lo schema del regolamento, non ci sono osservazioni da formulare al riguardo; Ritenute la necessita' e l'indifferibilita' dell'adozione del regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi dell'Istituto; Decreta: e' emanato il seguente regolamento: Art. 1. Natura dell'Istituto 1. L'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris (IEN), ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.