IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Considerata l'esigenza di fissare i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di enti creditizi extracomunitari, in conformita' a quelli previsti negli accordi internazionali di vigilanza; Avuti presenti i criteri fissati con proprio decreto n. 436659 del 28 dicembre 1992 sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari; D'intesa con il Ministro degli affari esteri; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli enti creditizi extracomunitari che intendano stabilire in Italia la prima succursale.