IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691;
  Visto  l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 481, di recepimento della direttiva 89/646/CEE del  Consiglio  del
15  dicembre 1989, ai sensi del quale lo stabilimento in Italia della
prima  succursale  di  un   ente   creditizio   extracomunitario   e'
autorizzato  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentito il  Comitato  interministeriale
per il credito ed il risparmio;
  Considerata  l'esigenza  di  fissare  i  criteri  generali  per  la
valutazione delle domande di apertura  di  succursali  in  Italia  da
parte  di  enti  creditizi  extracomunitari,  in conformita' a quelli
previsti negli accordi internazionali di vigilanza;
  Avuti presenti i criteri fissati con proprio decreto n. 436659  del
28  dicembre  1992  sulle  succursali  in  Italia  di  enti creditizi
comunitari;
  D'intesa con il Ministro degli affari esteri;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed   il
risparmio nella riunione del 30 luglio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   decreto   si   applica   agli  enti  creditizi
extracomunitari  che  intendano  stabilire   in   Italia   la   prima
succursale.