IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 9- bis del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1982, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria; Vista la richiesta del Ministero della sanita', avanzata con nota prot. n. D19.11 del 29 luglio 1993, di limitare il numero delle dogane del confine terrestre dove possono essere effettuate le operazioni di importazione e di transito per l'introduzione dei rottami metallici nel territorio della Repubblica italiana; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della funzione pubblica in data 23 dicembre 1985 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1986 - concernente "Modificazioni degli ambiti territoriali e rideterminazione degli organigrammi degli uffici periferici del Ministero della sanita'"; Ritenuta la necessita' di accentrare presso taluni uffici doganali le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea nonche' di transito di rottami metallici al fine di consentire al Ministero della sanita' e agli organismi e enti delegati di effettuare appropriati controlli volti ad impedire l'entrata nel territorio nazionale di materiali contaminati da sostanze radioattive; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 settembre 1993, le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea nonche' di transito relative ai rottami, cascami ed avanzi dei metalli, compresi nelle voci 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02, 81.01, 81.02, 81.03, 81.04, 81.05, 81.06, 81.07, 81.08, 81.09, 81.10, 81.11, 81.12 e 81.13, della tariffa doganale comune di cui al regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, di origine extracomunitaria possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Brennero, Fernetti, Gorizia, Muggia, Pontebba, Ponte Chiasso, Tarvisio e Villa Opicina nonche' presso tutte le dogane di mare.