IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
  Visto in particolare l'art. 9-  bis  del  citato  testo  unico  che
conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di accentrare presso
talune   dogane   le   operazioni   doganali  di  importazione  e  di
esportazione, anche temporanea, relative  a  determinate  merci  e  a
merci   trasportate   con  determinati  veicoli  o  viaggianti  sotto
determinati regimi doganali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1982, n.
424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;
  Visto il  decreto  ministeriale  18  dicembre  1972,  e  successive
modificazioni,   concernente   la   delimitazione   della  competenza
territoriale  delle  circoscrizioni  doganali  e  dei   compartimenti
doganali,  le  dogane principali e le dogane secondarie, le categorie
delle dogane, le sezioni doganali, i posti  doganali  e  i  posti  di
osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonche' la competenza per
materia delle dogane di seconda e di terza categoria;
  Vista  la  richiesta del Ministero della sanita', avanzata con nota
prot. n. D19.11 del 29 luglio  1993,  di  limitare  il  numero  delle
dogane  del  confine  terrestre  dove  possono  essere  effettuate le
operazioni di importazione  e  di  transito  per  l'introduzione  dei
rottami metallici nel territorio della Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  della  funzione  pubblica  in  data  23  dicembre  1985   -
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 dell'8
febbraio 1986 - concernente "Modificazioni degli ambiti  territoriali
e  rideterminazione  degli  organigrammi  degli uffici periferici del
Ministero della sanita'";
  Ritenuta la necessita' di accentrare presso taluni uffici  doganali
le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea
nonche'  di  transito  di  rottami metallici al fine di consentire al
Ministero  della  sanita'  e  agli  organismi  e  enti  delegati   di
effettuare  appropriati  controlli  volti  ad  impedire l'entrata nel
territorio   nazionale   di   materiali   contaminati   da   sostanze
radioattive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  1  settembre 1993, le operazioni di importazione
definitiva e di importazione temporanea nonche' di transito  relative
ai rottami, cascami ed avanzi dei metalli, compresi nelle voci 72.04,
74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02, 81.01, 81.02, 81.03, 81.04,
81.05, 81.06, 81.07, 81.08, 81.09, 81.10, 81.11, 81.12 e 81.13, della
tariffa  doganale  comune  di  cui  al regolamento CEE n. 2658/87 del
Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, di  origine
extracomunitaria  possono  essere effettuate esclusivamente presso le
dogane  di  Brennero,  Fernetti,  Gorizia,  Muggia,  Pontebba,  Ponte
Chiasso,  Tarvisio  e Villa Opicina nonche' presso tutte le dogane di
mare.