IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29  luglio
1988,  11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993 "Interventi
a favore delle attivita' musicali e di danza in  Italia",  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 1986,
10  agosto  1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989, 8 febbraio 1992 e
12 febbraio 1993;
  Ritenuto  di  determinare,  per   l'esercizio   finanziario   1993,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita  la  commissione  centrale  per  la  musica nel corso della
seduta del 6 agosto 1993;
                              Decreta:
  La quota a recita,  per  l'esercizio  finanziario  1993,  e'  cosi'
determinata:
                               Art. 1.
  Stagioni liriche tradizionali:
quota base: 70 milioni             da assegnare agli spettacoli di
                                    balletto;
seconda quota: 75 milioni          da assegnare per le recite liriche
                                    ospitate e per quelle direttamen-
                                    te prodotte senza l'impiego del
                                    coro e con l'utilizzazione di
                                    artisti extracomunitari. Entrate
                                    proprie minime: 50% della sov-
                                    venzione assegnata. Numero minimo
                                    medio delle prove: 12;
prima quota maggiorata: 95 mi-     da assegnare per le recite liriche
  lioni                             con coro, coprodotte o prodotte
                                    direttamente l'impiego di soli
                                    artisti italiani o comunitari.
                                    Entrate proprie minime: 70% della
                                    sovvenzione assegnata. Numero
                                    minimo medio delle prove: 16 per
                                    le recite prodotte; 20 per le
                                    recite coprodotte;
seconda quota maggiorata: 105 mi-  da assegnare per recite di opere
 lioni                              liriche prodotte che, oltre
                                    all'impiego del coro e di artisti
                                    italiani o comunitari, siano
                                    effettuate da teatri che presen-
                                    tino la stabilita' di almeno 25
                                    elementi di personale tecnico ed
                                    amministrativo, impiegato nella
                                    stagione musicale (lirica, bal-
                                    letti e concerti) con una stabi-
                                    lita' di almeno quattro mesi. Gli
                                    stessi teatri devono altresi'
                                    svolgere una significativa atti-
                                    vita' collaterale, non sovven-
                                    zionata ad altro titolo dallo
                                    Stato, da comprovarsi a consun-
                                    tivo. Il prezzo medio del bi-
                                    glietto non deve essere inferiore
                                    a lire 35 mila ed il rapporto
                                    capienza del teatro/spettatori
                                    paganti non deve essere inferiore
                                    al 50% (dati riferiti al consun-
                                    tivo 1992). Entrate proprie mi-
                                    nime: 70% della sovvenzione as-
                                    segnata. Numero minimo medio
                                    delle prove: 20.
  Le  predette  quote  saranno  ridotte  del 40% qualora si tratti di
opere da camera.
  Restano  confermati  i  sottoindicati  importi  per  i   contributi
integrativi  per  l'allestimento  di  opere  di autore italiano, gia'
previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:
   opere nuovissime cioe' di prima esecuzione
assoluta  ............................................  L. 10.000.000
   opere di prima esecuzione locale di autore vivente
o deceduto da non oltre 20 anni ......................  "   4.000.000
   opere del passato non di repertorio e non
rappresentate localmente da almeno un ventennio.......  "   2.500.000
  Nel  caso  di  spettacolo  misto,  di  cui  faccia  parte  un'opera
nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei
contributi  integrativi  sopraindicati sono ridotti proporzionalmente
secondo  che  l'opera  costituisca  1/3,  1/2   o   2/3   dell'intero
spettacolo.
  La  richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente
formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale
dichiarazione  del  legale  rappresentante   dell'ente   richiedente,
attestante  che  l'opera  in  programma  rientra  in  una  delle  tre
categorie sopra elencate.
  I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale
di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:
                       Senza impiego                     Con impiego
                         del coro                         del coro
                            -                                 -
Intero spettacolo      L. 2.500.000                     L. 3.500.000
2/3 di spettacolo      "  1.700.000                     "  2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo   "  1.000.000                     "  1.300.000
  La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice  copia
di cui una in carta legale.