IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto  l'art.  3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1993  che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
  Vista la determinazione del direttore generale del  Tesoro  del  19
maggio 1993, n. 600993;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 31 agosto 1993
e' pari a 104.090 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  settembre  1993   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore  a  trecentosessantacinque  giorni  con  scadenza   il   15
settembre  1994  fino  al  limite  massimo in valore nominale di lire
6.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario   e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non  oltre
le  ore  12  del  giorno  9  settembre  1993,  con l'osservanza delle
modalita' stabilite nell'art. 8 del  citato  decreto  ministeriale  7
gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1993
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE