IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con diciassette protocolli allegati e con atto finale che contiene trentatre dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992", il cui art. 198A istituisce un comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, denominato "Comitato delle regioni", assegnando all'Italia ventiquattro membri ed un uguale numero di supplenti; Considerato che, ai sensi del citato art. 198A, comma 3, i membri effettivi e supplenti del suddetto comitato sono nominati dal Consiglio della Comunita' europea su proposta dei rispettivi Stati membri; Considerata l'opportunita' di stabilire la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettivita' regionali e locali, nonche' le modalita' di designazione degli stessi; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 agosto 1993; Decreta: Art. 1. 1. I membri effettivi del comitato delle regioni di cui all'art. 198A, del trattato di Maastricht sono cosi' ripartiti: regioni a statuto speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 regioni a statuto ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . 7 province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7