IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il proprio provvedimento 5 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale
n. 156 del 6 luglio 1993);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal 10 settembre 1993 la ragione normale dello sconto
presso la Banca d'Italia e' variata dal 9,00 per cento  all'8,50  per
cento.
  Per  le  operazioni  relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi
dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928,  n.  1760,  la  ragione  dello
sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.
  Resta  fermo  il  comma  3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del
tesoro del 22 dicembre 1991.