IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Visto il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del predetto art. 1; Visto in particolare il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalita' per il superamento del predetto limite nei casi di procedure concorsuali in- dicate all'art. 3 e nei casi di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi, di cui al comma 3 dell'art. 1 della medesima legge, nonche' nel caso della stipula del contratto di solidarieta' previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/91 il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 1 non sono computati, per le imprese che presentino programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, i periodi antecedenti trasformazioni societarie che abbiano determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi; Visto il comma 5 dell'art. 22 il quale dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 1 devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale corrisposti antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 223/91 nel limite massimo di trecentosessantacinque giorni; Considerato che dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 22 risulta come data di inizio del quinquennio di riferimento il giorno 11 agosto 1990; Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che dispone l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Vista la relazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla determinazione dei predetti criteri; Visto il parere del Comitato di cui all'art. 19 della legge n. 41/86; Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro; Delibera: Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabiliti dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere superato nelle singole unita' produttive - intendendosi per unita' produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo i criteri e le modalita' di seguito disciplinati: a) fattispecie contemplate dall'art. 3 della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), purche' l'attivita' produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento, e sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. La richiesta di deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 e' inoltrata, unitamente alla richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale ed alla documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate, al Ministero del lavoro a cura del curatore, liquidatore o commissario; b) proroghe oltre i ventiquattro mesi dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione concedibili nelle ipotesi di programmi particolarmente complessi in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. La complessita' del processo produttivo, quale connotazione propria dell'impresa e non elemento collegato allo svolgimento dello specifico programma di investimento, e' comprovata da una maggiore difficolta' relativa di governo del complesso dei fattori produttivi aziendali: piu' unita' aziendali interconnesse sul territorio nazionale e/o estero; interdipendenza dei processi produttivi dal sistematico trasferimento di know-how da attivita' di ricerca e sviluppo interne all'azienda; frequente sostituzione delle tecnologie di prodotto e/o di processo per la rapida obsolescenza strutturale delle stesse. La complessita' del programma trovera' riscontro nei seguenti elementi: 1) qualita' ed intensita' degli investimenti incidenti sul livello delle immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature) compresi nel programma aziendale, da rapportarsi alla media degli stessi investimenti nel triennio antecedente l'inizio del piano; l'incremento non dovra' essere inferiore al 40%; 2) dimensione dell'impresa non inferiore in via ordinaria a 100 addetti. Per le imprese con meno di 100 addetti la maggiore complessita' puo' ritenersi sussistente quando il processo produttivo risulti articolato in piu' unita' operative (con sospensioni dal lavoro non inferiori al 20% dell'organico complessivo) ovvero per le imprese ad elevato contenuto di innovazione tecnologica; 3) peso dell'innovazione tecnologica nella trasformazione del processo produttivo da valutarsi in rapporto alle eventuali difficolta' nel trasferimento del know-how (sia prodotto dall'impresa che acquisito dal mercato). La richiesta di deroga dal limite temporale, unitamente alla richiesta di proroga del programma di ristrutturazione e conversione corredato dal modello allegato alla presente deliberazione, deve essere presentata secondo le procedure stabilite dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 223/91. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, non sono considerati i periodi antecedenti la data di trasformazione alle seguenti condizioni: 1) le trasformazioni degli assetti proprietari non possono essere anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 223/91; e' ammessa la sola presentazione di programmi di ristrutturazione con esclusione di piani di risanamento per crisi aziendale; 2) il mutamento dell'assetto proprietario deve essere dimostrato attraverso il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di societa' quotate in borsa; 3) si considera rilevante l'apporto di capitale che sia maggiore del 50 per cento del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore a 500 milioni di lire; 4) si considerano rilevanti gli investimenti produttivi di ammontare non inferiore alla meta' dell'apporto di capitale o comunque non inferiori a 500 milioni di lire ove l'investimento riguardi una unica unita' produttiva. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA