In   relazione  al  disposto  dell'art.  12,  comma  secondo,  del
regolamento elettorale, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 3 luglio 1993 e al decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica del 17 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del  2  agosto  1993, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche avverte che gli elenchi degli esperti e  dei
ricercatori  da inviarsi a cura delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici  saranno  considerati  pervenuti  in  tempo  utile  ove
giungano entro il 25 settembre 1993.