In relazione al disposto dell'art. 12, comma secondo, del regolamento elettorale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 3 luglio 1993 e al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 agosto 1993, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche avverte che gli elenchi degli esperti e dei ricercatori da inviarsi a cura delle amministrazioni statali e degli enti pubblici saranno considerati pervenuti in tempo utile ove giungano entro il 25 settembre 1993.