IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria  in  materia
di  importazione  di  animali  della  specie  bovina  e suina e carni
fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  5  febbraio   1993   emanata   in
applicazione  della decisione 91/190/CEE, relativa alle condizioni di
polizia  sanitaria  e  alla   certificazione   veterinaria   cui   e'
subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e
suina provenienti dall'Austria;
  Vista l'ordinanza ministeriale 3 apirle 1993, recante modificazioni
all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993;
  Vista  la decisione della commissione 93/432/CEE del 13 luglio 1993
relativa alle condizioni di polizia sanitaria e  alla  certificazione
veterinaria  cui  e'  subordinata l'importazione di animali domestici
della specie bovina e suina dall'Austria;
  Ritenuto necessario adeguarsi alla normativa comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Fatte salve le  disposizioni  riguardanti  la  protezione  degli
animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie
vigenti  in materia di importazione di animali domestici della specie
bovina e suina, e' autorizzata l'importazione dall'Austria di:
    a)  animali  domestici  della  specie   bovina   destinati   alla
riproduzione   o  alla  produzione  che  rispondono  alle  condizioni
sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li  deve
scortare;
    b)   animali   domestici   della  specie  bovina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare;
    c)   animali   domestici   della   specie  suina  destinati  alla
riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni  sanitarie
fissate nel certificato di cui all'allegato C, che li deve scortare;
    d)   animali   domestici   della   specie  suina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato D, che li deve scortare.