IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,  recante  riforma  di  alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro,  che  con  apposita  norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma
della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi  ed  altri  proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
giugno  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a complessive lire
109.028 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto  non  concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al
comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Visto il proprio decreto n. 100933 in data 22 luglio 1993,  con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di  sette  anni,  fino  all'importo
massimo  di  nominali  lire  1.000  miliardi, con godimento 1  agosto
1993,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Visti  i propri decreti n. 100993 in data 6 agosto 1993 e n. 101033
in data 23 agosto 1993 con i quali e' stata disposta la  prima  e  la
seconda  riapertura  delle  sottoscrizioni relative all'emissione dei
suddetti  certificati  di  credito  del  Tesoro  rispettivamente  per
l'importo   di   lire  1.000  miliardi  e  di  lire  3.500  miliardi,
interamente assegnati;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  riapertura  delle sottoscrizioni relative alla cennata
emissione;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro settennali, con godimento 1  agosto 1993, di  cui  al  decreto
ministeriale  del  22  luglio  1993  citato  nelle  premesse,  per un
ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.