IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30  marzo  1981,  n.  119,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della
legge  22  dicembre  1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare
operazioni  di  indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel
quadro  generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,   anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per  l'anno  1993,  a
norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 31
agosto 1993 ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  complessive  lire
104.090 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre per intero al raggiungimento del limite  massimo  di
cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
  Ritenuto  opportuno,  per  il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di buoni del Tesoro denominati in ECU;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo  1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni,   e'   disposta
un'emissione  di  buoni  del  Tesoro  denominati  in  ECU  (BTE) fino
all'importo  massimo  di  nominali  700  milioni  di  ECU,  al  tasso
d'interesse  dell'8%  annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni
100 di capitale nominale.
  Il prestito ha inizio il 9 settembre 1993 e scade  il  9  settembre
1994.
  I  buoni  vengono  collocati  con  il sistema dell'asta competitiva
riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.