IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale 1  dicembre 1988, recante divieto di
importazione di conigli vivi e lepri ai fini della  profilassi  della
malattia virale emorragica dei conigli;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione  delle  direttive   90/675/CEE   e   91/496/CEE   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  e  l'art. 16, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le importazioni  di  lepri  vive  da  ripopolamento  provenienti
dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale.
  2.  L'autorizzazione  ministeriale  di cui al precedente comma 1 ha
validita' di mesi sei; la relativa istanza deve essere  inoltrata  al
Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari -
Divisione  IV, in conformita' a quanto disposto dalla circolare n. 22
del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanita' con gli attestati di
pagamento di cui al decreto ministeriale 14  febbraio  1991,  recante
determinazione  delle  tariffe  e  dei diritti spettanti al Ministero
della sanita', all'Istituto  superiore  di  sanita'  ed  all'Istituto
superiore  per  la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni
rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati.