IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva  CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto  della
procedura  prevista  dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE,
la  circolazione  del  materiale  elettrico  del  quale   sia   stata
riscontrata  la  non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2
della citata legge;
  Vista la relazione n. 1482 in data 17 febbraio 1993  con  la  quale
l'Istituto  italiano del marchio di qualita' - IMQ, organismo tecnico
per le prove designato con decreto ministeriale 23  luglio  1979,  ha
dichiarato,  in  base  alle  verifiche e prove eseguite sul materiale
elettrico piu' avanti indicato,  la  non  conformita'  del  materiale
stesso  ai  principi  generali  in  materia  di  sicurezza  precisati
all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 (allegata al  presente
decreto);
  Considerando  la  comunicazione inviata, con nota n. 163025 in data
27 aprile  1993,  circa  i  risultati  delle  prove  anzidette  e  le
motivazioni  di  non  conformita', alla ditta Essegi - Sicurezza gas,
con sede in Verona, corso Milano, 54;
  Considerando la necessita' di impedire la  circolazione  in  Italia
del  materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi che
costituiscono regola d'arte in materia di  sicurezza  per  la  tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale  elettrico
sottoindicato  fabbricato dalla ditta Essegi - Sicurezza gas, a causa
della non conformita' del materiale stesso ai  principi  generali  in
materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
   ventilatore  aspiratore  da  condotto, provvisto di dispositivo di
azionamento in presenza di aria viziata o  inquinata  -  Mod.  RADIAS
300.