IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;
  Visto  il decreto ministeriale 3 giugno 1968 sulle "Nuove norme sui
requisiti  di  accettazione  e  modalita'  di  prova   dei   cementi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 agosto 1972 recante: "Norme sui
requisiti di accettazione e  modalita'  di  prova  degli  agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche";
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   novembre  1984  recante:
"Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno  1968  recante  norme
sui requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi";
  Viste  le nuove norme tecniche emanate dal CEN (Comitato europeo di
normazione) in materia di cementi;
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  i  requisiti  di  accettazione  e
modalita' di prova dei cementi;
  Ritenuto necessario sopperire alla carenza della sabbia silicea del
lago di Massaciuccoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto ministeriale 3 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17  luglio  1968
sono abrogate, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1 (lettere
B  e C), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (commi 1.2, 1.3, 2 e 3), 11 e 14,
concernenti i  cementi  alluminosi,  i  cementi  per  sbarramenti  di
ritenuta, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche.
  2.  Sono altresi' abrogate le disposizioni del decreto ministeriale
20 novembre  1984  ad  eccezione  di  quelle  concernenti  i  cementi
alluminosi ed i cementi per sbarramenti di ritenuta.