IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 sulle "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972 recante: "Norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche"; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 recante: "Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi"; Viste le nuove norme tecniche emanate dal CEN (Comitato europeo di normazione) in materia di cementi; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; Ritenuto necessario aggiornare i requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi; Ritenuto necessario sopperire alla carenza della sabbia silicea del lago di Massaciuccoli; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968 sono abrogate, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1 (lettere B e C), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (commi 1.2, 1.3, 2 e 3), 11 e 14, concernenti i cementi alluminosi, i cementi per sbarramenti di ritenuta, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche. 2. Sono altresi' abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 20 novembre 1984 ad eccezione di quelle concernenti i cementi alluminosi ed i cementi per sbarramenti di ritenuta.