Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Videocolor, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento
   di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 28 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1  dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77 sino al
   22 marzo 1988.
  2) S.p.a. Videocolor, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento
   di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 28 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1  dicembre 1986;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e
   stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):
periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.
  4) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e
   stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):
periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.
  5) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e
   stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  6) S.r.l. Belleli industrie meccaniche, con sede in Mantova,
   cantiere c/o Ilva S.p.a. di Taranto:
periodo: dal 1  gennaio 1992 al 31 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
  7) S.r.l. Laverda - Gestioni speciali, con sede in Gardolo (Trento)
   e stabilimento di Gardolo (Trento):
periodo: dal 26 febbraio 1989 al 3 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1  marzo 1986;
pagamento diretto: si.
  8) S.p.a. Falci, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento di
   Dronero (Cuneo):
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 22, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 657/77.
  9) S.p.a. Cartaria di Isola del Liri, con sede in Milano e
   stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):
periodo: dal 1  ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1  luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.
10) S.r.l. Fuet, con sede in Contea Dicamano (Firenze) e stabilimento
   di Contea Dicamano (Firenze):
periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10
   ottobre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
11) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 2 ottobre 1990 al 1  aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre
   1990 - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 2 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
12) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 2 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre
   1990 - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 2 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
13) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre
   1990 - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 2 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.
14) S.r.l. Blutex, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di
   Dragoni (Caserta):
periodo: dal 17 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 17 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
15) S.r.l. Blutex, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di
   Dragoni (Caserta):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 17 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Speedline, con sede in Tabina di S. Maria di Sala (Venezia)
e  unita' di Tabina di S. Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal
2 novembre 1992 al 1  maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Carraro,  con  sede  in  Campodarsego (Padova) e unita' di
Campodarsego (Padova), per  il  periodo  dal  14  marzo  1993  al  13
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 aprile 1993 con decorrenza 14
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia),  unita'  di  Marcon
(Venezia)  e  Porto  Marghera (Venezia), per il periodo dal 1  giugno
1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alutekna,  con  sede in Marcon (Venezia), unita' di Marcon
(Venezia) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1   dicembre
1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sidermarghera,  con sede in Marghera (Venezia) e unita' di
Marghera (Venezia), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza
1  aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sidermarghera,  con sede in Marghera (Venezia) e unita' di
Marghera (Venezia), per il periodo dal 1  ottobre 1992  al  31  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e  unita'  di
Marghera  (Venezia),  per  il periodo dal 1  aprile 1993 al 30 giugno
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra  (Padova),  unita'
di  Bagnoli  di  Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo
dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con  decorrenza  30
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1992.
   Contributo  addizionale:  no  - amministrazione controllata dal 10
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  30  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cavirivest,  con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita'
di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia),  per  il  periodo
dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
   Contributo  addizionale:  no  - amministrazione controllata dal 10
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  O.M.S.  -  Officina  meccanica  Della  Stanga, con sede in
Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 1  settembre 1992 al 28
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza  1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  settembre 1992, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  O.M.S.  -  Officina  meccanica  Della  Stanga, con sede in
Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 1   marzo  1993  al  31
agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Igi & Igi, con sede  in  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di
Corciano  e  S.  Andrea  delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5
ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con  decorrenza  5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno  (Perugia)  e
unita'  di  Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'8
giugno 1992 al 7 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1992 con decorrenza 8
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8  giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Saitech,  con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e
unita' di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il  periodo  dall'8
dicembre 1992 al 30 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 8
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.   Abbigliamento   Valfabbrica,   con  sede  in  Valfabbrica
(Perugia) e unita' di Valfabbrica (Perugia), per il  periodo  dal  1
settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Lanificio  di  Ponte  Felcino,  con  sede in Ponte Felcino
(Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal  19
ottobre 1992 al 18 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Maglificio  di  Perugia,  con  sede in Perugia e unita' di
Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 ottobre  1992  al  2  aprile
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 3
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia e unita' di
Perugia fraz. Colombella, per il periodo dal  5  ottobre  1992  al  4
aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.a.s.  O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede
in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco  (Cagliari),  per  il
periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1  settembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 18  maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede
in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco  (Cagliari),  per  il
periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l.  C.M.T.  -  Costruzioni  meccaniche  trasporti, con sede in
Tortoli' (Nuoro) e unita' di Tortoli' (Nuoro), per il periodo dal  1
giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  C.M.T.  -  Costruzioni  meccaniche  trasporti, con sede in
Tortoli' (Nuoro) e unita' di Tortoli' (Nuoro), per il periodo dal  1
dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Novamarine 2, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia
(Sassari), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 12 luglio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 marzo 1992 con decorrenza 13
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 8 gennaio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Sa.Co. Graniti, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita'
di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1   luglio  1992  all'8
novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  luglio  1992 con decorrenza 9
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Keller  meccanica,  con  sede  in  Cagliari  e  unita'  di
Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4  aprile
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 4 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Isgra  -  Industria  sarda  graniti,  con  sede  in Tempio
Pausania (Sassari) e unita' di  Tempio  Pausania  (Sassari),  per  il
periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Granitsarda, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia
(Sassari), per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche leggere di Romeo  Lazzerini
&  C., con sede in Monsano (Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per
il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza  4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Confezioni  Val  di  Vara,  con  sede in Poggio San Vicino
(Macerata), uffici e sede di Poggio  S.  Vicino  (Macerata),  per  il
periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 19 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 19 ottobre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Confezioni Val di Vara,  con  sede  in  Poggio  San  Vicino
(Macerata),  uffici  e  sede  di  Poggio S. Vicino (Macerata), per il
periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con  decorrenza  19
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Calzaturificio 3G, con sede in Monte Urano (Ascoli  Piceno)
e  unita'  di  Monte  Urano  (Ascoli  Piceno),  per il periodo dal 1
ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1
ottobre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e
unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 maggio 1992  al
3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 23 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  4  maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e
unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4  novembre  1992
al 12 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. C.F.V., con sede in Monsano (Ancona) e  unita'  di  Monsano
(Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Blu  Maran,  con  sede  in Filottrano (Ancona) e unita' di
Filottrano (Ancona), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1   maggio
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  decreto  ministeriale 1  luglio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.r.l. Enimont Augusta industriale gia' Ausidet S.r.l. ora
   Fosfotec S.r.l., con sede in  Milano  e  stabilimento  di  Crotone
   (Catanzaro):
periodo: dal 27 agosto 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.
  2) S.r.l. Leone Francesco prefabbricati, con sede in Roccanova
   (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):
periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbaio 1991;
pagamento diretto: si.
  3) S.r.l. Leone Francesco prefabbricati, con sede in Roccanova
   (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):
periodo: dal 4 agosto 1991 al 3 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di
   Codogno (Milano):
periodo: dal 1  agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.
  5) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di
   Codogno (Milano):
periodo: dal 1  febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.
  6) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di
   Codogno (Milano):
periodo: dal 1  agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la'
dove concesso, a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 Cersam S.r.l., con sede in
Milano e unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 1  dicembre 1991
al 31 maggio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 1
dicembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  dicembre 1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 Cersam S.r.l., con sede in
Milano  e  unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 1  giugno 1992
al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1992;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Nuova  Valserchio,  con  sede  in  Castelnuovo  Garfagnana
(Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca),  per  il  periodo
dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 24  agosto  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova  Valserchio,  con  sede  in  Castelnuovo  Garfagnana
(Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca),  per  il  periodo
dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Merloni termosanitari, con  sede  in  Fabriano  (Ancona)  e
unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10
novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 11
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'11 maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Merloni  termosanitari,  con  sede  in Fabriano (Ancona) e
unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 novembre 1992  al
10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e divisione costruzioni mercantili: Ancona,  Castellammare  (Napoli),
Livorno,  Marghera  (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste,
Sestri (Genova), per il periodo dal 30 settembre  1992  al  29  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e  divisione  grandi  motori   (motori   Diesel):   Bari,   base   di
Civitavecchia  (Roma),  base  di  Genova,  base  di  Livorno, base di
Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di  Taranto,  base  di
Venezia,  M.G.N.  di  Genova,  Saronno (Varese), sede, stabilimento e
base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre  1992  al  29  marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste
e divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva  Trigoso
(Genova),  sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in 24 febbraio 1993;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani,  con  sede  in
Trieste, divisione riparazioni  navali:  ATSM  di  Trieste,  OARN  di
Genova,  Palermo,  SEBM  di  Napoli,  sede di Genova, Taranto, per il
periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Ind.Al.Per,  con  sede  in  Boiano  (Campobasso)  e  unita'
produttiva  di  Boiano  (Campobasso),  per il periodo dal 1  novembre
1992 al 21 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Smil,  con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita'
di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 giugno 1992  al  15
dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 16
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992.
   Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 29 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  16 giugno 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera)  e  unita'
di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15
giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 16
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Breda  costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in
Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 25
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in  Macchia  di  Ferrandina  (Matera)  e
unita'  di Macchia di Ferrandina (Matera), e Pisticci Scalo (Matera),
per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992  con  decorrenza
31 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992.
   Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 15 genmaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 31  agosto  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Tu.Ca.M.,  con  sede  in  Macchia di Ferrandina (Matera) e
unita' di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci  Scalo  (Matera),
per il periodo dal 1  marzo 1993 al 30 maggio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto Ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 7 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Sasa, con sede in Roma e unita' di Frattamaggiore (Napoli)
e Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza  5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993.
   Contributo addizionale: no, amministrazione controllata;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Eutron  S.,  con sede in Latina e unita' di Latina, per il
periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 24 febbraio 1993.
    3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  2  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elcat Sud, con sede in Pofi (Frosinone) e  unita'  di  Pofi
(Frosinone), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 2
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 1  giugno 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  C.P.A. Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia
(Roma), per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza  1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 27  luglio  1992  con
effetto  dal  1  novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Firestone Italia dal 1  gennaio 1993 Bridgestone Firestone
Italia, con sede in Bari e unita' di Modugno (Bari), per  il  periodo
dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 26
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 1  novembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Bendix  Altecna,  con  sede  in Modugno (Bari) e unita' di
Modugno (Bari), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza  27
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Meridional  Bonifiche,  con  sede  in Taranto e unita' c/o
arsenale M.M. Taranto, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5  ottobre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1993 con decorrenza 6
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 aprile 1993, n. 12881/13;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 22 giugno 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  M.T.T., con sede in Taranto e unita' c/o/ arsenale M.M. di
Taranto, per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  22
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  3  agosto  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.a.r.l.  Luigi  Rizzo, con sede in Taranto, unita' di Taranto e
uffici di Taranto per il periodo dal 3  febbraio  1993  al  2  agosto
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1993 con decorrenza 3
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industrie  Pininfarina,  con  sede  in  Torino,  unita'  di
Grugliasco  (Torino)  e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo
dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza
31 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 31 agosto 1992 in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industrie  Pininfarina,  con  sede  in  Torino,  unita'  di
Grugliasco  (Torino)  e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo
dal 1  marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993  con  decorrenza  1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Carrozzeria  Bertone,  con  sede  in  Torino  e  unita' di
Grugliasco (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 31 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tapiform, con  sede  in  Montanaro  (Torino)  e  unita'  di
Montanaro  (Torino),  per  il  periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza  5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Ingramatic,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Tortona
(Alessandria), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992  con  decorrenza  29
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  29 giugno 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ingramatic,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Tortona
(Alessandria), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fibronit, con  sede  in  Casale  Monferrato  (Alessandria),
unita'  di  Avenza  (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato
(Alessandria) e unita' commerciali di Roma,  Bari,  Catania,  per  il
periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 agosto 1992 con decorrenza 13
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 13  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fibronit,  con  sede  in  Casale Monferrato (Alessandria),
unita' di Avenza (Massa Carrara), Broni  (Pavia),  Casale  Monferrato
(Alessandria)  e  unita'  commerciali  di Roma, Bari, Catania, per il
periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Pivano  &  C.,  con  sede  in  Alessandria  e  unita'   di
Alessandria, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 28
ottobre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1991;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 28 ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Pivano  &  C.,  con  sede  in  Alessandria  e  unita'  di
Alessandria, per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con  decorrenza  28
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unita' di
Villar  Perosa  (Torino),  per  il  periodo dal 7 settembre 1992 al 6
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1  ottobre 1992 con  decorrenza  7
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Wabco  Westinghouse compagnia freni, con sede in Piossasco
(Torino) e unita' di Caianello  (Caserta),  per  il  periodo  dal  1
aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 aprile 1992 con decorrenza 1
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni, con sede  in  Piossasco
(Torino)  e  unita'  di  Caianello  (Caserta),  per il periodo dal 1
ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1992 con decorrenza  1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.   Imet,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino)  e  unita'  di
Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993  con  decorrenza  24
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1992;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 24 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.   Imet,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino)  e  unita'  di
Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993  con  decorrenza
24 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  C.M.I.,  con  sede  in  Alpignano  (Torino)  e  unita'  di
Alpignano (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1992 al  1   dicembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto 1992 con decorrenza 6
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1993.
   Nota ispettorato acquisita in data 18 gennaio 1993.
   Contributo addizionale: no, concordato preventivo.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Nuova  pettinature riunite, con sede in Milano e unita' di
Biella (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al  20  marzo
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 21
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Smyth  europea  industrie,  con sede in Torino e unita' di
Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2  novembre  1992
al 1  maggio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 2 novembre  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Smyth  europea  industrie,  con sede in Torino e unita' di
Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2 maggio 1993  al
1  novembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 aprile 1993 con decorrenza 2
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1993;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ziliani,  con  sede  in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli
(Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza  31
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;
    21)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. Italtest, con sede in Torino e unita' di Volpiano (Torino),
per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
24 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Officine  canavesane  -  Ocsa  Degra,  con  sede in Favria
(Torino) e unita' di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21
settembre 1992 al 20 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza  21
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992;
    23)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Vibac,  con  sede  in  Ticineto  (Alessandria) e unita' di
Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 30  novembre  1992  al  29
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Utas 2000, gia Elektrodata, con sede in Pianezza  (Torino),
unita'  di  Pianezza  (Torino),  per  il  periodo dal 19 ottobre 1992
all'11 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con  decorrenza  7
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    25)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. Rockwell A.B.S.I., con sede in Grugliasco (Torino) e unita'
di  Grugliasco  (Torino),  per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza  14
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993;
    26)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano
(Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 12
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 12 ottobre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano
(Torino), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con  decorrenza  12
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;
    28)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Contek,  con  sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di
Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal  4  gennaio  1993  al  3
luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    29)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Mecof,  con  sede  in  Belforte Monferrato (Alessandria) e
unita' di Belforte Monferrato (Alessandria), per  il  periodo  dal  7
dicembre 1992 al 6 giugno 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 7
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992;
    30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Fonderie Castelli Tortona, con sede in Montecchio  Maggiore
(Vicenza) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo
dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 23
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Opere idriche, con sede in Cagliari e  unita'  di  Massafra
(Taranto), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 16 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza
17 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Pasbo,  con  sede in Carmiano (Lecce) e unita' di Carmiano
(Lecce), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1992 con  decorrenza  1
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Pasbo,  con  sede in Carmiano (Lecce) e unita' di Carmiano
(Lecce), per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992  con  decorrenza
1  ottobre 1992;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  San  Marco sud, con sede in Trani (Bari) e unita' di Trani
(Bari), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 30 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza  7
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993.
   Contributo addizionale: no, concordato preventivo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Temec, con sede in Brindisi e cantiere di Cerano,  officine
e  sede (Brindisi), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 31 dicembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Vianini  industria,  con  sede in Roma e unita' di Binetto
(Bari), per il periodo dal 1  giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Salumificio  salentino,  con  sede in Avetrana (Taranto) e
unita' di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1992 al
27 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di
Martina  Franca  (Taranto),  per  il  periodo dal 4 maggio 1992 al 16
luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1992.;
   Contributo addizionale: no, concordato preventivo.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   Ditta Cannarile - Industria confezioni di  Cannarile  Cosimo,  con
sede   in  Martina  Franca  (Taranto)  e  unita'  di  Martina  Franca
(Taranto), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992  con  decorrenza  6
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1992.
   Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  6  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Ditta Cannarile - Industria confezioni di  Cannarile  Cosimo,  con
sede   in  Martina  Franca  (Taranto)  e  unita'  di  Martina  Franca
(Taranto), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 28 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 6
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Gamma,  con  sede  in  Taranto  c/o  arsenale  militare  di
Taranto, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e cantiere Cerano,
cantiere  Enichem  officine  e  sede (Brindisi), per il periodo dal 2
novembre 1992 al 1  maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.
    13)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Iso  Rivolta,  con  sede  in Conversano (Bari) e unita' di
Baggiovara (Modena) e Conversano (Bari), per il periodo dal 5 ottobre
1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con  decorrenza  5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993.
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  L.C.C.  -  Lavorazione  calderie  carpenterie, con sede in
Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il
periodo dal 1  settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza  1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 31 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Giuseppe Ratti industria ottica, dal 30 aprile 1993 Persol
S.p.a., con sede in Torino, unita' di Lauriano Po (Torino) e  Torino,
per il periodo dal 1  marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 marzo 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  31  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gigieffe,  con  sede  in  Gargallo  (Novara)  e  unita'  di
Gargallo  (Novara),  per  il  periodo  dal 1  marzo 1993 al 31 agosto
1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con  decorrenza  1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  2  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino),  unita'  di  Cascine
Vica  (Torino)  e  Orbassano (Torino), per il periodo dal 2 settembre
1992 al 29 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con  decorrenza  2
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12850/25 del 19 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Alti  forni  e  ferriere di Servola, con sede in Trieste e
unita' di Trieste, per il periodo dal 21 giugno 1992 al  20  dicembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 21
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992.
   Contributo  addizionale:  no, amministrazione straordinaria dal 23
luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 21  giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alti  forni  e  ferriere di Servola, con sede in Trieste e
unita' di Trieste, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al  20  giugno
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 21
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993.
   Contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria  dal  23
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con  sede  in  Trieste  e
unita'  di  Trieste,  per  il periodo dal 29 maggio 1992 al 20 giugno
1993.
   Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1992  con  decorrenza  30
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    4)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone)
e unita' di Sacile (Pordenone), per il periodo dal  9  dicembre  1991
all'8 giugno 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 9
dicembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche -  Gruppo
Alenia,  con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  dei Legionari
(Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992  con  decorrenza  27
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1992;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 27 gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo
Alenia, con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  dei  Legionari
(Gorizia), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza
27 luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 27 gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo
Alenia, con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Ronchi  dei  Legionari
(Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1993 con decorrenza 27
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;
    8)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia)
e  unita'  di  Mariano  del  Friuli  (Gorizia),  per il periodo dal 3
febbraio 1992 al 29 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1992  con  decorrenza  3
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e  unita'
di  Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con  decorrenza  29
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  29 giugno 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e  unita'
di  Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 28
giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tonon & C., con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano
(Udine), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 28
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Trasporti  servizi triestini, con sede in Trieste e unita'
di Trieste, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza  26
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.