IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante misure
urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,
che autorizza per l'anno  1993  la  spesa  di  lire  370  miliardi  a
parziale  copertura  dell'incremento  dei  costi  di  trasporto per i
trasportatori di merci per conto di terzi italiani ed i trasportatori
di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri della CEE per
i percorsi effettuati sul territorio italiano;
  Visto il decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262  (Gazzetta  Ufficiale
n.  178  del 31 luglio 1993), che all'art. 1, comma 1, ha previsto un
incremento di lire 200 miliardi del limite di spesa  gia'  stabilito,
per il 1993, portandolo, pertanto a complessivi 570 miliardi;
  Visto  il  decreto 23 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 1993) con il quale il Ministro dei trasporti,  sulla  base  di
quanto  disposto  dal comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 29 marzo
1993, n. 82, ha operato il riparto dell'entita' dei fondi disponibili
tra i due diversi  beneficiari,  riservando  la  somma  di  lire  340
miliardi  per le imprese italiane di autotrasporto di merci per conto
di terzi;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  delle finanze del 27 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30 aprile 1993) con il quale, ai sensi  dell'art.  15,  comma  3,
della citata legge 27 maggio 1993, n. 162, sono stati fissati, per il
1993, sulla base dello stanziamento allora previsto, i criteri per la
concessione di un credito d'imposta per gli autotrasportatori di cose
per  conto  di  terzi,  iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, da  valere  ai  fini  del  pagamento  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  della  imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto nonche' in sede di  versamento  delle  ritenute  alla
fonte,  operate  dai  sostituti  d'imposta,  sulle  retribuzioni  dei
dipendenti e sui compensi da  lavoro  autonomo  come  previsto  dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 68;
  Considerata   la   necessita'   di   rideterminare,  per  il  1993,
l'ammontare del credito di imposta attribuibile per  ciascun  veicolo
in funzione dell'attuale limite globale di spesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  beneficiari  del  credito  di imposta di cui all'art. 15 del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge 27 maggio 1993, n. 162, secondo la ripartizione di spesa
stabilita con decreto 23 aprile 1993 del  Ministro  dei  trasporti  e
all'art. 1 del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, sono individuati
nelle  persone  fisiche  e  giuridiche  iscritte all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n.  298,  alla  data  del  31  dicembre  1992  e
titolari  di  autorizzazioni  al trasporto di cose per conto di terzi
insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art.
3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso  rimorchiabile,
con  esclusione  dei  veicoli  aventi  una  massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art. 15, commi 1,  2  e  3,  del  D.-L.  n.  82/1993,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993,
          n. 162 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123  del  28
          maggio 1993) prevede:
             "Art.  15.  - 1. Per l'anno 1993 e' autorizzata la spesa
          di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite
          di tale stanziamento, a parziale copertura  dell'incremento
          dei  costi  di  trasporto,  la concessione di un credido di
          imposta  a  favore  delle  imprese  nazionali   autorizzate
          all'esercizio  dell'autotrasporto  di  merci  per  conto di
          terzi,  nonche'  di  un  contributo  per  le   imprese   di
          autotrasporto  di  Paesi  membri  della  CEE, rapportato ai
          consumi  di  gasolio  per  autotrazione  per   i   percorsi
          effettuati nel territorio italiano.
             2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto,
          ripartisce  i  fondi  disponibili,  tenendo   conto   delle
          percorrenze  effettuate  sul  territorio italiano dalle due
          categorie di autotrasportatori di cose per conto  di  terzi
          di cui al comma 1.
             3.  Per  gli  autostrasportatori  italiani  di merci per
          conto di terzi, iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge  6
          giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come
          individuato  dal  decreto di cui al comma 2, e' adottato ai
          sensi dell'art. 13, comma 2, del  decreto-legge  27  aprile
          1990,  n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          giugno 1990, n. 165,  apposito  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,  di concerto con il Ministro delle finanze, allo
          scopo di consentire la concessione di un credito di imposta
          da valere ai fini del pagamento  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi  e
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  in  sede  di
          versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti
          di  imposta,  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e   sui
          compensi  da  lavoro  autonomo, come previsto dalla legge 5
          febbraio 1992, n. 68".
            - L'art. 1, comma 1, del D.-L.  n.  262/1993,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1993 prevede:
             "Art. 1. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 15, comma
          1,  del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  27  maggio  1993,  n.  162,  e'
          autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  200 miliardi per
          l'anno 1993".
             -  Il  decreto  ministeriale  23  aprile 1993 pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993 prevede:
             L'ammontare della spesa di lire  370  miliardi,  per  la
          parziale  copertura dell'incremento dei costi di trasporto,
          in favore di imprese di trasporto  nazionali  e  di  quelli
          aderenti  ad  uno dei Paesi membri della CEE, e' ripartito,
          rispettivamente, in lire 340 miliardi e 30 miliardi tra  le
          due predette categorie.
             -  La  legge 5 febbraio 1992, n. 68, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992.
 
            Nota all'art. 1:
            - La legge n.  298/1974,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  200 del 31 luglio 1974.