IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonch/e' altre disposizioni tributarie; Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2- bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti; l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993; con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli; Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, in corso di pubblicazione con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verrano consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1 gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria; Vista la lettera in data 16 settembre 1993 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso apposito elenco dal quale risultano i crediti spettanti all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, crediti per i quali, secondo quanto legislativamente previsto, si deve procedere al rimborso nei limiti dell'ottanta per cento; Considerato che nella sopracitata lettera del Ministero delle finanze mentre si fa riserva di trasmettere eventuali successivi elenchi di societa' rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sopra indicata, per le quali e' ancora in corso l'istruttoria, si fa presente che, sulla base dei calcoli all'uopo effettuati avuto riguardo alle domande prodotte ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1993, n. 75, non sussistano problemi di disponibilita' di fondi per l'effettuazione dei rimborsi di cui trattasi; Ritenuta l'opportunita' che, attese le modalita' dei rimborsi, i rispettivi destinatari costituiscano apposita garanzia fideiussoria; Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale del 25 settembre 1993, nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.619.081.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni e quattro mesi; godimento: 1 gennaio 1994; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.