IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.
16,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
recante  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui   redditi,   sui
trasferimenti  di  immobili  di  civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per  la
soppressione  della  ritenuta  sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari,  nonch/e'  altre
disposizioni tributarie;
 Visto  l'art.  2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, con il
quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e'
stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2- bis) in forza
del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del
citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le  disposizioni
dei  commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993,
dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1  gennaio 1987
e  il  31  dicembre  1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una
perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno  1991  e  per  i
quali  l'importo  del  rimborso  comprensivo  degli interessi risulti
complessivamente, per i menzionati periodi di imposta,  di  ammontare
non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli  interessi  relativi a ciascun credito devono essere computati
fino al 31 dicembre 1993 e che  il  godimento  dei  titoli  di  Stato
decorre dal 1  gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle  richieste  presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   l'Amministrazione  finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta
per cento dei crediti indicati nelle  dichiarazioni  e  dei  relativi
interessi;  il  residuo  ammontare  viene  estinto  al  termine delle
operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;
   con decreti del Ministro del tesoro, dovranno  essere  determinate
le   caratteristiche,   le   modalita',   ivi   compresa   la  misura
dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, in  corso
di pubblicazione con il quale, onde consentire agli aventi diritto di
richiedere  l'estinzione  dei  relativi  crediti  d'imposta  mediante
assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare
le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo  fra  l'altro  che
agli  stessi  verrano consegnati certificati di credito del Tesoro al
portatore con godimento 1  gennaio  1994  di  durata  quinquennale  e
quattro  mesi  rimborsabili in un'unica soluzione il 1  gennaio 1999,
al tasso di interesse annuo del 9,50%, e  che  i  certificati  stessi
verranno  emessi  alla  pari,  per  un  importo corrispondente, salvo
opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo  dei  crediti  di
imposta  risultanti  da  elenchi  riepilogativi che saranno trasmessi
dall'Amministrazione finanziaria;
  Vista la lettera  in  data  16  settembre  1993  con  la  quale  il
Ministero  delle  finanze  ha  trasmesso  apposito  elenco  dal quale
risultano i  crediti  spettanti  all'Istituto  per  la  ricostruzione
industriale   -   IRI,   crediti   per   i   quali,   secondo  quanto
legislativamente previsto, si deve procedere al rimborso  nei  limiti
dell'ottanta per cento;
  Considerato  che  nella  sopracitata  lettera  del  Ministero delle
finanze mentre si fa  riserva  di  trasmettere  eventuali  successivi
elenchi  di  societa'  rientranti  nell'ambito  di applicazione della
normativa  sopra  indicata,  per  le  quali  e'   ancora   in   corso
l'istruttoria,  si  fa  presente che, sulla base dei calcoli all'uopo
effettuati avuto riguardo alle domande prodotte ai sensi dell'art. 11
della legge  24  marzo  1993,  n.  75,  non  sussistano  problemi  di
disponibilita'  di  fondi  per  l'effettuazione  dei  rimborsi di cui
trattasi;
  Ritenuta l'opportunita' che, attese le modalita'  dei  rimborsi,  i
rispettivi destinatari costituiscano apposita garanzia fideiussoria;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui
sopra,  determinandone  le  ulteriori  caratteristiche  che non siano
state oggetto del citato decreto ministeriale del 25 settembre  1993,
nonche' le modalita' e le procedure di assegnazione dei medesimi;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e per  le  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  24 settembre 1993, n. 376, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore  per  l'importo  di
nominali L. 1.619.081.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni e quattro mesi;
   godimento: 1  gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse:  9,50%  annuo, pagabile posticipatamente il 1
gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1  gennaio 1999.