IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione, con caratteristiche da stabilirsi dal Ministro del tesoro con proprio decreto; Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 376, con il quale, all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75, e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2- bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire; gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti; con decreti del Ministro del tesoro dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli; Ritenuto di dover provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, ai contribuenti che hanno presentato apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dallo stesso articolo e che hanno evidenziato, per crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i suddetti periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire, verranno consegnati, ad estinzione dei crediti medesimi, certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni e quattro mesi con inizio 1 settembre 1993 e scadenza 1 gennaio 1999. I titoli per i primi 4 mesi non fruttano interessi; successivamente, a decorrere dal 1 gennaio 1994, frutteranno un interesse annuo lordo pari al 9,50%. Il rimborso avverra' in unica soluzione il 1 gennaio 1999. I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti dai due elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, di cui il primo relativo alla liquidazione provvisoria dell'80 per cento degli importi richiesti ed il secondo concernente l'ammontare dovuto a saldo in via definitiva. Con separato decreto ministeriale verranno stabilite le modalita' di assegnazione dei titoli, nonche' le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei titoli non previste nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Washington, 25 settembre 1993 Il Ministro: BARUCCI