IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto  in  particolare  l'art.  10,  commi  1  e  2, del suindicato
decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni  annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai
periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare,
al netto degli interessi, non risulta inferiore a  lire  100  milioni
per  ciascuna  imposta  e per ciascun periodo d'imposta, si provvede,
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato  aventi  libera
circolazione,  con  caratteristiche  da  stabilirsi  dal Ministro del
tesoro con proprio decreto;
  Visto  il  decreto-legge  24  settembre  1993,  n.   376,   recante
disposizioni  concernenti  l'estinzione  dei  crediti  di imposta sui
redditi e modalita' per la  determinazione  dei  tassi  di  interesse
relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;
 Visto,  in  particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge n. 376,
con il quale, all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma  (2-  bis)  in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del
citato  art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n.  16/1993,
dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1  gennaio 1987
e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti  che  hanno  evidenziato  una
perdita  nel  bilancio  dell'esercizio  chiuso nell'anno 1991 e per i
quali l'importo del  rimborso  comprensivo  degli  interessi  risulti
complessivamente,  per  i menzionati periodi di imposta, di ammontare
non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli interessi relativi a ciascun credito devono  essere  computati
fino  al  31  dicembre  1993  e  che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1  gennaio 1994;
   l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base
delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993  direttamente  agli
ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;
   con decreti del Ministro del tesoro dovranno essere determinate le
caratteristiche, le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse,
nonche' le procedure di assegnazione dei titoli;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  2  del decreto-legge 24
settembre 1993, n. 376, ai contribuenti che hanno presentato apposita
domanda nei tempi e nei modi indicati dallo  stesso  articolo  e  che
hanno  evidenziato,  per  crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni  dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra
il 1  gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, una  perdita  nel  bilancio
dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1991  e  per i quali l'importo del
rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per  i
suddetti periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi
di  lire,  verranno  consegnati,  ad estinzione dei crediti medesimi,
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore,  della  durata  di
cinque anni e quattro mesi con inizio 1  settembre 1993 e scadenza 1
gennaio  1999.  I  titoli  per i primi 4 mesi non fruttano interessi;
successivamente, a decorrere dal  1   gennaio  1994,  frutteranno  un
interesse  annuo  lordo  pari al 9,50%. Il rimborso avverra' in unica
soluzione il 1  gennaio 1999.
  I titoli verranno emessi alla pari, per un importo  corrispondente,
salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti
di  imposta  risultanti  dai  due  elenchi  riepilogativi che saranno
trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, di cui  il
primo  relativo alla liquidazione provvisoria dell'80 per cento degli
importi richiesti ed il  secondo  concernente  l'ammontare  dovuto  a
saldo in via definitiva.
  Con  separato  decreto ministeriale verranno stabilite le modalita'
di assegnazione  dei  titoli,  nonche'  le  altre  caratteristiche  e
condizioni  relative  all'emissione e all'ammortamento dei titoli non
previste nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Washington, 25 settembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI