IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 settembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 117.529 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge 501; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i "Certificati", al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 5 anni con inizio il 28 settembre 1993 e scadenza il 28 settembre 1998. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.