IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali, al trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia- Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990); Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991); Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giugno 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992); Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993); Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993; Decreta: Art. 1. Le imprese assegnatarie di autorizzazioni "loco" necessarie per effettuare trasporti a destinazione Austria, che alla data del 20 settembre 1993 hanno utilizzato almeno il 75% della loro assegnazione per il corrente anno solare, possono presentare istanza per ottenere ulteriori autorizzazioni, nei limiti di quelle destinate a questo scopo.