IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali,  al
trasporto  di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre  1990,  recante  criteri
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per l'autotrasporto Italia-
Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25  settembre
1990);
  Visto il decreto ministeriale 1  marzo 1991 concernente criteri per
il  rilascio  delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di
merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto  il  decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri
per   il   rilascio   delle   autorizzazioni   per    l'autotrasporto
internazionale  di  merci  tra  Italia  ed  Austria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto il decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con  il  quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria  e'  stata  ridotta  del  20%  rispetto  al numero dei viaggi
regolarmente effettuati dalle aziende di  trasporto  nel  periodo  di
monitoraggio  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del 4
ottobre 1991);
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  maggio  1992   relativo   alla
determinazione  di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per l'autotrasporto di merci Italia-Austria per il periodo 10  giugno
1992-9  giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 108
dell'11 maggio 1992);
 Visto il decreto ministeriale 1   agosto  1992  recante  criteri  di
attribuzione  delle  autorizzazioni  al  trasporto  internazionale di
merci su strada tra l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente
1992-93  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 184 del 6 agosto
1992);
  Visto il decreto ministeriale 20 aprile  1993  recante  criteri  di
attribuzione  di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su
strada  tra  l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente   1993
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993);
  Visto  il  decreto  dirigenziale  10  luglio 1993 recante ulteriori
criteri di attribuzione di ecopunti per il  trasporto  internazionale
di  merci  su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente
1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese assegnatarie di  autorizzazioni  "loco"  necessarie  per
effettuare  trasporti  a  destinazione  Austria, che alla data del 20
settembre 1993 hanno utilizzato almeno il 75% della loro assegnazione
per il corrente anno solare, possono presentare istanza per  ottenere
ulteriori  autorizzazioni,  nei  limiti  di quelle destinate a questo
scopo.