IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992, che si allega in copia, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1991 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina e bufalina; Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1992 che si allega in copia, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 per l'anno 1991 per i soli animali della specie ovina e caprina; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1992 della misura delle indennita' di abbattimento degli animali infetti di tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica dei bovini e della brucellosi degli ovini e caprini; Visto il parere espresso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 5812/20328 del 16 marzo 1992; Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 ottobre 1992; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1991 in L. 895.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992. 3. La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 4. La tabella allegata al decreto interministeriale 28 aprile 1992 dove sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti resta invariata. AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.