IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica  a  gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini  infetti  di  tubercolosi  e  di  brucellosi e degli ovini e
caprini infetti di brucellosi;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218,  concernente  misure  per  la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985) concernente il piano
nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini
dalla leucosi bovina enzootica;
 Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal   decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228 del 1› ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992, che si allega in
copia, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge  28  maggio
1981, n. 296 per l'anno 1991 per la determinazione della misura delle
indennita'  di  abbattimento  degli  animali  della  specie  bovina e
bufalina;
  Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1992 che  si  allega
in  copia,  concernente  l'applicazione  dell'art.  6  della legge 28
maggio 1981, n. 296 per l'anno 1991 per i soli animali  della  specie
ovina e caprina;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1992
della misura delle indennita' di abbattimento degli  animali  infetti
di  tubercolosi,  brucellosi,  leucosi  enzootica  dei bovini e della
brucellosi degli ovini e caprini;
  Visto il parere espresso  dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste con la nota n. 5812/20328 del 16 marzo 1992;
  Sentito  il  parere  della  commissione  prevista dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta  del  28  ottobre
1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da  corrispondere  ai
proprietari  dei  bovini  e  bufalini  abbattuti  perche'  affetti da
tubercolosi,  da  brucellosi  e  da  leucosi  enzootica  dei   bovini
stabilita a decorrere dal 1› gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane
confermata  con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1992  per  gli animali
abbattuti nel corso dell'anno 1992.
  2. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
bovini e bufalini  quando  le  carni  ed  i  visceri  debbono  essere
interamente  distrutti,  stabilita a decorrere dal 1› gennaio 1991 in
L. 895.000 a capo rimane confermata con  decorrenza  dal  1›  gennaio
1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992.
  3.  La  misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo,
negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  4. La tabella allegata al decreto interministeriale 28 aprile  1992
dove  sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi
della specie bovina e bufalina infetti  e  abbattuti  o  abbattuti  e
distrutti resta invariata.
          AVVERTENZA:
             Provvedimento  non piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.