IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  i propri decreti ministeriali 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 11 novembre 1991,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita',   recanti   le   specifiche  disposizioni  tecniche  per  il
condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco   in
attuazione  della  direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/622/CEE;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
92/41/CEE recante modifiche alla citata direttiva 89/622/CEE relativa
al  ravvicinamento  delle  disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti del tabacco;
  Considerato che, in attuazione della menzionata direttiva 92/41/CEE
occorre  rendere  obbligatoria l'apposizione di specifiche avvertenze
sanitarie anche sulle unita'  di  condizionamento  dei  prodotti  del
tabacco  diversi  dalle  sigarette in aggiunta e quella generale gia'
prevista dalla normativa ministeriale sopraindicata;
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare  le  specifiche
disposizioni  tecniche  per  il condizionamento e l'etichettatura dei
prodotti del  tabacco  diversi  dalle  sigarette  conformemente  alle
prescrizioni della ripetuta direttiva n. 92/41/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'art.  3  del  decreto  ministeriale  31  luglio  1990,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto  ministeriale  16  luglio  1991  e
modificato  dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1991, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3. - 1. Tutte le unita' di condizionamento dei  prodotti  del
tabacco   debbono  recare  sulla  faccia  piu'  visibile,  in  lingua
italiana, l'avvertenza generale: 'Nuoce gravemente alla salute'  che,
per le sigarette, dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa.
  2.  Per le sigarette ed il tabacco da fumo da usarsi per arrotolare
le sigarette l'altra faccia piu' ampia del condizionamento  deve  re-
care,   in  lingua  italiana,  alternativamente  una  delle  seguenti
avvertenze che, per le sigarette, deve coprire  almeno  il  4%  della
faccia stessa:
   1) 'Il fumo provoca il cancro';
   2) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari';
   3) 'Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino';
   4) 'Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo'.
   5)  'Ogni  anno  il  tabagismo  fa  piu'  vittime  degli incidenti
stradali';
   6) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano'.
  3. Le avvertenze  specifiche  di  cui  al  comma  2  devono  essere
applicate  sulle  unita'  di condizionamento in modo da garantire che
ciascuna di esse compaia su un'eguale quantita' di imballaggi con una
tolleranza del piu' o meno il 5%.
  4.  Oltre  all'avvertenza  generale  di cui al comma 1 le unita' di
condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette,  ad
esclusione  dei  tabacchi  da  fiuto  e  da mastico, devono recare in
lingua italiana, una delle seguenti avvertenze specifiche in modo che
sia  garantita  l'alternanza  effettiva  di  esse  sugli   imballaggi
commercializzati:
   1) 'Il fumo provoca il cancro';
   2) 'Il fumo provoca malattie mortali';
   3) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano';
   4) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari'.
  5.  Oltre  all'avvertenza  generale  di cui al comma 1 le unita' di
condizionamento dei tabacchi da fiuto e da mastico devono recare,  in
lingua   italiana,   l'avvertenza  specifica  seguente:  'Provoca  il
cancro'.
  6. Le avvertenze  richieste  sulle  due  grandi  facce  di  ciascun
pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso:
    a) essere chiare e leggibili;
    b) essere stampate su fondo contrastante;
    c)  non  essere  apposte  in  un  punto  dove  potrebbero  essere
danneggiate all'apertura del pacchetto;
    d)  non  essere  apposte  sulla  custodia  trasparente  o   altro
involucro esterno al condizionamento medesimo.
  7.  Sui  prodotti  del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza
generale di cui al comma 1 e le avvertenze specifiche di cui ai commi
2, 4 e 5 sono stampate o apposte in  modo  inamovibile  in  un  punto
apparente  su  fondo  contrastante  e  in  modo  da essere facilmente
visibili,   chiaramente   leggibili   e   indelebili.   Non    devono
assolutamente   essere   nascoste,   velate   o  separate  con  altre
indicazioni o immagini.  Ciascuna  avvertenza  deve  inoltre  coprire
almeno l'1% della superficie totale dell'unita' di condizionamento".