IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i propri decreti ministeriali 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 11 novembre 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', recanti le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622/CEE; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/41/CEE recante modifiche alla citata direttiva 89/622/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco; Considerato che, in attuazione della menzionata direttiva 92/41/CEE occorre rendere obbligatoria l'apposizione di specifiche avvertenze sanitarie anche sulle unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette in aggiunta e quella generale gia' prevista dalla normativa ministeriale sopraindicata; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad integrare le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette conformemente alle prescrizioni della ripetuta direttiva n. 92/41/CEE; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1990, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1991 e modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1991, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Tutte le unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia piu' visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: 'Nuoce gravemente alla salute' che, per le sigarette, dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa. 2. Per le sigarette ed il tabacco da fumo da usarsi per arrotolare le sigarette l'altra faccia piu' ampia del condizionamento deve re- care, in lingua italiana, alternativamente una delle seguenti avvertenze che, per le sigarette, deve coprire almeno il 4% della faccia stessa: 1) 'Il fumo provoca il cancro'; 2) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari'; 3) 'Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino'; 4) 'Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo'. 5) 'Ogni anno il tabagismo fa piu' vittime degli incidenti stradali'; 6) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano'. 3. Le avvertenze specifiche di cui al comma 2 devono essere applicate sulle unita' di condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'eguale quantita' di imballaggi con una tolleranza del piu' o meno il 5%. 4. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad esclusione dei tabacchi da fiuto e da mastico, devono recare in lingua italiana, una delle seguenti avvertenze specifiche in modo che sia garantita l'alternanza effettiva di esse sugli imballaggi commercializzati: 1) 'Il fumo provoca il cancro'; 2) 'Il fumo provoca malattie mortali'; 3) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano'; 4) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari'. 5. Oltre all'avvertenza generale di cui al comma 1 le unita' di condizionamento dei tabacchi da fiuto e da mastico devono recare, in lingua italiana, l'avvertenza specifica seguente: 'Provoca il cancro'. 6. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso: a) essere chiare e leggibili; b) essere stampate su fondo contrastante; c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto; d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo. 7. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza generale di cui al comma 1 e le avvertenze specifiche di cui ai commi 2, 4 e 5 sono stampate o apposte in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Non devono assolutamente essere nascoste, velate o separate con altre indicazioni o immagini. Ciascuna avvertenza deve inoltre coprire almeno l'1% della superficie totale dell'unita' di condizionamento".