LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari; Visto il suddetto regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992; Considerata l'opportunita' di prevedere una cadenza quadrimestrale degli esami di idoneita' e di consentire l'esercizio dell'attivita' di promotore ai soggetti che abbiano superato gli esami di idoneita' e che abbiano effettuato il periodo di pratica obbligatoria, al fine di ridurre il periodo di tempo intercorrente tra la domanda di partecipazione agli esami di idoneita' e l'effettivo inizio dell'attivita' di promotore di servizi finanziari; Considerata l'opportunita' di disporre, al fine di tutelare il pubblico risparmio, la sospensione in via cautelare dei promotori, o dei praticanti, che siano sottoposti ad una delle misure cautelari personali di cui al libro IV del codice di procedura penale, ovvero assumano la qualita' di imputati ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice di procedura penale; Considerata la opportunita' che i membri effettivi e supplenti delle commissioni regionali possano essere revocati dalla carica su richiesta degli organismi che li hanno nominati; Considerata l'opportunita' che il segretario delle commissioni regionali venga nominato dalla Camera di commercio di cui quest'ultimo e' dipendente; Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti modifiche ad alcune disposizioni del predetto regolamento; Delibera: Il regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992, e' modificato come segue: Il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "2. Contestualmente alla nomina dei membri effettivi ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 5, comma 6, della legge, provvede alla nomina di un membro supplente il quale, in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi, nonche' nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, subentra temporaneamente al titolare.". Nell'art. 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. I membri effettivi e supplenti delle commissioni regionali possono essere revocati dalla carica su richiesta degli organismi che li hanno nominati, i quali provvedono all'immediata sostituzione dei medesimi.". Il comma 5 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: "5. Alle riunioni assiste un segretario scelto dalla Camera di commercio tra il personale di quest'ultima. Il segretario redige il verbale della riunione da cui devono risultare i membri presenti effettivi o supplenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate e il risultato delle votazioni; i membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali delle riunioni, una volta approvati dalla commissione regionale, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, che provvede a raccoglierli e conservarli.". Nell'art. 6, comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente lettera p): " p) procedono al ritiro dell'attestato di cui al successivo art. 10, commi 9 e 10, nel caso di mancata presentazione, entro il termine previsto dal medesimo comma 9, della domanda di iscrizione all'albo, ovvero al momento del rilascio del tesserino di promotore.". Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "2. Il praticante deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' il titolo di studio di cui all'art. 10, comma 4.". Nell'art. 8 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3- bis: "3- bis. La domanda di iscrizione di cui al comma 3 ha valore anche di domanda di partecipazione all'esame di idoneita' di cui al successivo art. 10.". La lettera a) dell'art. 8, comma 4, e' sostituita dalla seguente: " a) puo' coadiuvare un promotore che eserciti l'attivita' da almeno due anni, ovvero iscritto all'albo ai sensi dell'art. 19, il quale ne controlla l'operato e si assume ogni responsabilita' per l'attivita' esercitata dal praticante;". La lettera i) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente: " i) aver svolto per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi l'attivita' di praticante. L'esercizio di tale attivita' non e' richiesto per coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c) della legge o che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o nell'albo dei brokers di assicurazione. Per coloro i quali hanno maturato un'esperienza biennale nel settore dell'intermediazione mobiliare rivestendo la qualifica di 'quadro' presso un'azienda, o un istituto, di credito, l'attivita' di praticante deve essere svolta per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.". Il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "1. L'esame di idoneita' e' indetto con cadenza quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio.". Nell'art. 10 dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10: "9. La commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno superato l'esame di idoneita' ed hanno compiuto il periodo di praticantato previsto dall'art. 9, comma 1, lettera i), un attestato che li abilita all'esercizio dell'attivita' di promotore a favore di un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle norme che la regolano, a condizione che gli stessi richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 11 entro un mese dalla data in cui ricevano tale attestato.". 10. L'attestato di cui al precedente comma 9 e' rilasciato dalla commissione regionale a favore di coloro che hanno compiuto il periodo di praticantato previsto dall'art. 9, comma 1, lettera i), successivamente al superamento degli esami di idoneita'.". Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di iscrizione all'albo - recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), nonche' quelli di cui alla lettera e) dello stesso articolo, se l'istante ha gia' assunto l'obbligo di operare per un intermediario autorizzato - deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 ed indirizzata alla commissione regionale istituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza ovvero, se l'istante non risiede nel territorio dello Stato, alla commissione regionale nel cui ambito territoriale elegge domicilio. La domanda va presentata entro sei mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del superamento dell'esame di idoneita'.". Nell'art. 13, comma 1, primo periodo, l'espressione "e del praticante" e' abrogata. Il comma 7 dell'art. 16 e' sostituito dal seguente: "7. La Consob dispone in via cautelare la sospensione dall'attivita' qualora il promotore sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali di cui al libro IV del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice di procedura penale per i delitti di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e). La Consob puo' disporre altresi' in via cautelare la sospensione dall'attivita' per un periodo non superiore a sessanta giorni quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni di legge, di regolamento, ovvero di disposizioni impartite o richieste formulate dalla Consob o dalle commissioni regionali.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 1993. Il presidente: BERLANDA