IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285: "Nuovo codice della strada", che stabilisce che il prezzo di
vendita delle targhe di veicoli a motore o  da  essi  rimorchiati  e'
determinato  sulla  base  di un costo di produzione e di una quota di
maggiorazione da destinare  esclusivamente  alle  attivita'  previste
dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;
  Visto  l'art.  260,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e  di
attuazione  del  nuovo  codice  della  strada", che stabilisce che il
sistema di targatura individuato dal predetto  regolamento  entra  in
vigore,  ai  sensi dell'art. 239, comma 7, del decreto legislativo n.
285/1992, come modificato dall'art.  1  del  decreto  legislativo  28
giugno  1993,  n. 214, a partire dal 1› ottobre 1993 progressivamente
con l'esaurimento delle targhe di vecchio  tipo  ancora  in  giacenza
presso  gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile e dei
trasporti in concessione;
  Visto l'art.  261,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  495/1992  che  determina l'utilizzazione dei proventi
delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;
  Vista la lettera del 25 maggio 1993, Div. XII, n. 3042196,  con  la
quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di
produzione   delle   targhe   previste   dall'art.  100  del  decreto
legislativo n. 285/1992, nonche' dei contrassegni di  identificazione
dei  ciclomotori  previsti  dall'art.  97  del decreto legislativo n.
285/1992 citato;
  Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il prezzo di vendita delle targhe e  dei  contrassegni  indicati
nelle  premesse,  a  partire  dal  1›  ottobre 1993, e' fissato nella
misura seguente:
                                            Costo di       Quota di
       Categoria di veicoli                produzione   maggiorazione
                ___                            ___           ___
Ciclomotori
  contrassegno di identificazione . . .      12.300         6.150
Motoveicoli
  targa, anche se con sigla EE (*) o
di prova  . . . . . . . . . . . . . . .      17.100         8.550
Autoveicoli
  targa anteriore + targa posteriore,
anche se con sigla CD o EE (*)  . . . .      34.200        17.100
  targa di prova  . . . . . . . . . . .      18.400         9.200
Rimorchi di autoveicoli
  targa di immatricolazione . . . . . .      18.400         9.200
  targa ripetitrice   . . . . . . . . .      28.000        14.000
Macchine agricole
  targa delle macchine semoventi,
anche se di prova . . . . . . . . . . .      17.100         8.550
  targa di immatricolazione delle
macchine trainate . . . . . . . . . . .      18.400         9.200
  targa ripetitrice . . . . . . . . . .      17.100         8.550
Macchine operatrici
  targa delle macchine semoventi
anche se di prova   . . . . . . . . . .      17.100         8.550
  targa d'immatricolazione delle
macchine trainate . . . . . . . . . . .      18.400         9.200
  targa ripetitrice . . . . . . . . . .      17.100         8.550
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   (*) Corredate di bollini autoadesivi.