IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  40  e  77  del  testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  sostituito  il  comma  1  dell'art.  77  del  citato testo unico,
disponendo che gli immobili di cui al comma 2  dell'art.    40  dello
stesso  testo  unico  si  considerano  relativi  all'impresa  solo se
indicati nell'inventario o, per i soggetti di cui al successivo  art.
79, nel registro dei beni ammortizzabili;
  Visto   il  comma  2  dello  stesso  art.  58,  in  base  al  quale
l'imprenditore individuale che,  alla  data  del  31  dicembre  1991,
utilizzi  beni  immobili  strumentali  esclusivamente per l'esercizio
dell'impresa commerciale,  puo'  optare  per  l'esclusione  dei  beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dell'anno 1992,
mediante il pagamento di una somma  a  titolo  d'imposta  sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il successivo comma 3- bis del medesimo art.  58,  introdotto
dal  comma  23,  lettera b), dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331,  con  il  quale  la  possibilita'  di  effettuare  la
menzionata   opzione  viene  estesa,  alle  medesime  condizioni,  ai
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera  c),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, per le attivita' esercitate
aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale;
  Considerato che il comma  24,  ultimo  periodo,  dell'art.  62  del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331, stabilisce che la relativa
imposta  sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto deve essere corrisposta mediante versamento diretto;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante
conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento   delle   imposte   riscosse  dai  concessionari  mediante
versamento diretto;
  Ritenuta la necessita' di istituire un nuovo codice tributo per  il
versamento  dell'imposta  di  cui all'art. 62, comma 24, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331;
  Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1991  con  il  quale  e'
stata  approvata  la distinta mod. 8, modulario F., Riscossione n. 8,
per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte
sostitutive ed e' stato  stabilito  che  le  stesse  imposte  possono
essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod.
11, modulario F., Riscossione n. 11;
  Considerato  che per la riscossione, presso il concessionario delle
entrate di cui all'art. 62, comma 24,  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica
modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992 - serie generale - n. 49, con  il
quale  si  stabilivano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta da parte degli imprenditori individuali di cui  all'art.
58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 Visto  il predetto comma 24, ultimo periodo, dell'art. 62, nel quale
e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  1993,   saranno
stabilite  le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  di
opzione e di versamento dell'imposta;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, che intendono avvalersi
delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3-bis, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, per gli immobili strumentali per destinazione
relativi alle attivita' aventi  carattere  assistenziale,  didattico,
sanitario  e culturale, devono, entro il 18 dicembre 1993, esercitare
l'opzione ivi prevista  mediante  apposita  dichiarazione,  in  carta
libera,  conforme  allo  schema  allegato  al  presente  decreto,  da
spedire, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno,  all'ufficio
delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale  del
contribuente alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
  2.  Il  mancato  esercizio  dell'opzione  o   l'omesso   versamento
dell'imposta  sostitutiva  dovuta  entro  la  suindicata  data del 18
dicembre 1993, comporta che gli immobili strumentali di cui  all'art.
40,  comma  2,  primo  periodo,  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi, continuano ad essere considerati relativi all'impresa.