IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 40 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 77 del citato testo unico, disponendo che gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 dello stesso testo unico si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti di cui al successivo art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili; Visto il comma 2 dello stesso art. 58, in base al quale l'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, puo' optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dell'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il successivo comma 3- bis del medesimo art. 58, introdotto dal comma 23, lettera b), dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale la possibilita' di effettuare la menzionata opzione viene estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale; Considerato che il comma 24, ultimo periodo, dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, stabilisce che la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere corrisposta mediante versamento diretto; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle imposte riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Ritenuta la necessita' di istituire un nuovo codice tributo per il versamento dell'imposta di cui all'art. 62, comma 24, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331; Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 1991 con il quale e' stata approvata la distinta mod. 8, modulario F., Riscossione n. 8, per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive ed e' stato stabilito che le stesse imposte possono essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., Riscossione n. 11; Considerato che per la riscossione, presso il concessionario delle entrate di cui all'art. 62, comma 24, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella gia' in uso; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992 - serie generale - n. 49, con il quale si stabilivano, tra l'altro, le modalita' di versamento dell'imposta da parte degli imprenditori individuali di cui all'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il predetto comma 24, ultimo periodo, dell'art. 62, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta; Considerata la necessita' di provvedere al riguardo: Decreta: Art. 1. 1. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, per gli immobili strumentali per destinazione relativi alle attivita' aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale, devono, entro il 18 dicembre 1993, esercitare l'opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. 2. Il mancato esercizio dell'opzione o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la suindicata data del 18 dicembre 1993, comporta che gli immobili strumentali di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, continuano ad essere considerati relativi all'impresa.