IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste  le  leggi  24  luglio 1961, n. 729 e 28 aprile 1971, n. 287,
recanti disposizioni in materia  di  concessioni  autostradali  e  di
rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a
prevalente capitale pubblico;
  Visto  l'art.  16  della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge
del 28 marzo 1968, n. 385, che  hanno  attribuito  direttamente  alla
societa' Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed
esercizio di una rete autostradale, senza garanzia dello Stato;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  concernente il piano
decennale per la viabilita'  di  grande  comunicazione  e  misure  di
riassetto del settore autostradale;
  Visto  il  decreto-legge  1   aprile  1989, n. 121, convertito, con
modifiche, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  che  demanda
al  CIPE  l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia
dello Stato, per la revisione  degli  strumenti  convenzionali  e,  a
decorrere   dall'anno   1994,   per   la   revisione   delle  tariffe
autostradali;
  Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della   programmazione
economica;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  Le  tariffe  di pedaggio autostradale sono fissate, nei modi di
legge, con i criteri che verranno stabiliti in via  generale  per  la
determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi.
  2. Le tariffe vengono fissate in sede di rilascio o revisione della
concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario di cui
al  punto 3, per l'intero periodo della concessione e sono verificate
ogni quinquennio. Dette tariffe sono riviste prima  del  quinquennio,
su  richiesta  delle  parti,  nel  caso  di scostamenti significativi
rispetto alle grandezze prese a riferimento.
  3. Il piano finanziario e' il documento contabile che  consente  la
valutazione  economica  e  finanziaria  dell'attivita'  oggetto della
concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2.  Il piano finanziario deve
essere conforme al modello unificato che verra' approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con il Ministro del
tesoro.
  4. La domanda di rilascio o di revisione di  una  concessione  deve
essere  corredata  da un piano finanziario redatto nei modi di cui al
punto 3.
  5.  Ai  fini  della  revisione  delle  convenzioni  e  degli   atti
aggiuntivi  che  disciplinano  le  concessioni autostradali tutti gli
enti  concessionari,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del
decreto  interministeriale  di  cui  al  punto 3, debbono trasmettere
all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) un nuovo piano
finanziario, redatto ai sensi dei punti precedenti ed inclusivo degli
interventi realizzati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge
n. 205/1989, nonche' di eventuali nuovi interventi.
  6. Le convenzioni debbono essere basate sui seguenti criteri:
   l'affidamento  dei  lavori sara' disciplinato secondo la normativa
vigente  in  materia  di  opere  pubbliche  e  nel   rispetto   della
legislazione comunitaria in materia ambientale;
   potra'  prevedersi  l'affidamento  della  manutenzione  dei tratti
della viabilita' principale dell'A.N.A.S. di diretta  adduzione  alle
infrastrutture  autostradali  nel limite massimo di 6 km dall'innesto
alle infrastrutture medesime: gli oneri conseguenti dovranno  trovare
idonea  coperturta  nell'ambito del piano finanziario di cui al punto
3;
   al fine di migliorare la gestione delle autostrade, diversificando
i sevizi a favore dell'utenza, potra' essere consentito l'ampliamento
dell'ambito delle possibili  attivita'  del  concessionario  a  tutte
quelle   iniziative  che,  in  linea  con  gli  interessi  aziendali,
concorrano  al  miglioramento  del  livello  del  servizio  a  favore
dell'utenza;
   non  dovranno  essere  previste norme di deferimento ad arbitri di
eventuali controversie insorte tra A.N.A.S.  ed  ente  concessionario
ne'   limitazioni  nella  composizione  del  capitale  azionario  del
concessionario stesso.
  7.  Gli  enti  concessionari   dovranno   trasmettere   annualmente
all'A.N.A.S.  e alle amministrazioni concertanti il bilancio e i dati
tecnici e gestionali di cui al comma 4 dell'art. 11  della  legge  n.
498/1992.
  8.  In  sede  di  definizione  dei  nuovi  strumenti  convenzionali
verranno, altresi', verificati  gli  eventuali  squilibri  economico-
finanziari    derivanti   dai   mancati   adeguamenti   tariffari   e
transattivamente risolto l'esistente contenzioso  insorto,  anche  in
materia di canoni devolutivi.
  9. Le amministrazioni interessate concorderanno una semplificazione
delle procedure che, anche mediante il ricorso agli istituti previsti
dalla   legge   7   agosto   1990,  n.  241,  consenta  di  pervenire
all'approvazione  degli  strumenti  convenzionali  entro  centottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente
punto 4.
  10. La garanzia dello Stato potra' essere rilasciata esclusivamente
a favore dei consorzi e delle societa' a prevalente capitale pubblico
di  cui  all'art.  3  della  legge  n. 729/1961 cosi' come sostituito
dall'art. 9 della legge n.  287/1971.  Ai  fini  del  rilascio  della
garanzia  le  amministrazioni  concertanti  terranno  conto sia delle
priorita' degli investimenti da finanziarsi con il ricorso al mercato
del credito  sia  della  necessita'  che  vi  sia  rispondenza  delle
condizioni  di  ogni singola operazione finanziaria a quelle previste
nel piano finanziario approvato.
  I Ministri del bilancio e  della  programmazione  economica  e  del
tesoro,  sentito  il  Ministro  dei lavori pubblici, potranno fissare
annualmente il tetto e le condizioni per il rilascio  della  garanzia
dello  Stato,  anche  in  relazione  alle  disponibilita'  del  Fondo
centrale  di  garanzia  per  le  autostrade   e   per   le   ferrovie
metropolitane.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente punto non si applicano agli
investimenti gia' realizzati ovvero agli  investimenti  in  corso  di
realizzazione  ai  sensi del citato art. 4, comma quinto, della legge
n. 205/1989, anche se effettuati da societa'  che,  a  seguito  della
trasformazione  di  enti  partecipanti  in  S.p.a.,  non siano piu' a
prevalente capitale pubblico.
  11. Nelle more della definizione dei nuovi piani finanziari ai fini
delle determinazioni tariffarie, e' provvisoriamente  autorizzato  un
aumento  del  livello  tariffario  medio  del  4%  a decorrere dal 1
gennaio 1994.
   Roma, 21 settembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA