IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Viste le direttive del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonche' le direttive della Commissione n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1 dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che ha recepito le direttive sopracitate; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1993, relativo alla sospensione, per un periodo di sessanta giorni, dell'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 sopracitato; Considerato che si rende necessaria un'ulteriore proroga di trenta giorni del periodo di sospensione di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993 sopramenzionato; Considerata, altresi', la necessita' di integrare i punti di entrata per soddisfare le esigenze di alcuni operatori in particolare quelli interessati all'importazione di legname; Decreta: Art. 1. Il periodo di sospensione, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1993, per l'applicazione delle misure contenute nel decreto ministeriale 18 giugno 1993 e' prorogato di altri trenta giorni nei confronti degli operatori che non ancora si sono potuti adeguare a dette misure.