IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Viste le direttive del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19  dicembre
1991,  n.  92/98/CEE del 16 novembre 1992, nonche' le direttive della
Commissione n. 92/76/CEE del 6  ottobre  1992,  n.  92/90/CEE  del  3
novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1  dicembre 1992 e n. 92/105/CEE del
3 dicembre 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
151  del  30  giugno 1993, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che
ha recepito le direttive sopracitate;
  Visto il decreto  ministeriale  3  agosto  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  189  del  13  agosto  1993,  relativo  alla
sospensione, per un periodo  di  sessanta  giorni,  dell'applicazione
delle  misure  contenute  nel  decreto  ministeriale  18  giugno 1993
sopracitato;
  Considerato che si rende necessaria un'ulteriore proroga di  trenta
giorni  del  periodo  di sospensione di cui al decreto ministeriale 3
agosto 1993 sopramenzionato;
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  integrare  i  punti  di
entrata per soddisfare le esigenze di alcuni operatori in particolare
quelli interessati all'importazione di legname;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  periodo di sospensione, di cui al decreto ministeriale 3 agosto
1993,  per  l'applicazione  delle  misure   contenute   nel   decreto
ministeriale  18  giugno 1993 e' prorogato di altri trenta giorni nei
confronti degli operatori che non ancora si sono  potuti  adeguare  a
dette misure.