IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
settembre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire 116.035
miliardi;
  Tenuto altresi' conto che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art.
3,   comma   8,  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  501,  recante
l'approvazione del bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
1993;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre  1993/1996,
da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti;  detta  emissione  e'
incrementabile  per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego   o   di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro poliennali 9% - 1
ottobre 1993/1996, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno
di durata del prestito.