IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche'
operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto
di enti morali in  base  alle  disposizioni  vigenti  e  ritenuto  di
utilizzare  gli  importi  di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposita quota dei  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
settembre 1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  116.035
miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art.
3,  comma  8,  della  legge  23  dicembre  1992,  n.   501,   recante
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello Stato per l'anno
1993;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1998,
da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti;  detta  emissione  e'
incrementabile   per   le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione
generale del Tesoro - Servizio secondo;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di buoni  del  Tesoro  poliennali  9%  -  1
ottobre 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da
destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 10 miliardi da destinare  esclusivamente  alle
operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi o di investimenti di
capitali menzionate nelle premesse,  da  effettuare  per  il  tramite
della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di  ogni  anno
di durata del prestito.