IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1993 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1991-93 che prevede per l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti la possibilita' di istituire la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze geologiche; Visto il proprio decreto n. 236 del 27 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 1992, con il quale e' stata istituita la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze geologiche; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidate dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: a) all'art. 6 "Articolazione dell'Universita' e organizzazione" dopo la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali va aggiunta: facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze geologiche; b) dopo l'art. 385 sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titoli relativi alla istituzione della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: Titolo XIII FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Art. 386. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze geologiche. Art. 387. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. Art. 388. - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica e' demandata al consiglio di facolta' e/o di corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. Art. 389. - Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1 Anno: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 5) geografia fisica. 2 Anno: 6) fisica sperimentale II; 7) geochimica; 8) mineralogia; 9) laboratorio di mineralogia (8, 9, esame integrato); 10) paleontologia; 11) laboratorio di paleontologia (10, 11, esame integrato); 12) geologia I; 13) laboratorio di geologia I (12, 13, esame integrato). 3 Anno: 14) geomorfologia; 15) petrografia; 16) laboratorio di petrografia (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Art. 390. - Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 391. - Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni se attribuite ad alcuni corsi e laboratorio, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. Art. 392. - La distribuzione dei corsi laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio. Art. 393. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. Art. 394 (Biennio di applicazione). - Il biennio di applicazione e' distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nelle sedi di attivazione. Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facolta'. Lo stesso corso puo' essere svolto per piu' indirizzi. Lo studente puo', motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi. Art. 395. - Il corso di laurea prevede i seguenti quattro indirizzi: A) Indirizzo geologico paleontologico: Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Lista delle discipline facoltative: 1) paleocologia; 2) paleoclimatologia; 3) paleontologia vegetale; 4) paleobiogeografia; 5) geologia del quaternario; 6) paleontologia del quaternario; 7) geologia strutturale; 8) geologia marina; 9) geologia storica; 10) fotogeologia; 11) paleontologia stratigrafica; 12) stratigrafia; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) biostratigrafia; 15) petrografia del sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico: Discipline caratterizzanti: 1) chimica fisica; 2) cristallografia; 3) petrologia; 4) giacimenti minerari; 5) vulcanologia. Lista delle discipline facoltative: 1) geochimica nucleare; 2) mineralogia dei sedimenti; 3) analisi mineralogiche; 4) mineralogia applicata; 5) prospezioni geochimiche; 6) geotermia; 7) rilevamento petrografico-giacimentologico; 8) petrografia applicata; 9) geologia regionale; 10) esplorazione geologica del sottosuolo; 11) analisi geochimiche; 12) petrologia del metamorfico; 13) geochimica applicata; 14) cristallochimica; 15) mineralogia sistematica; 16) minerogenesi; 17) geologia dei combustibili fossili; 18) giacimenti di idrocarburi; 19) prospezione geomineraria; 20) prospezioni geofisiche. C) Indirizzo geofisico e geologico-strutturale: Discipline caratterizzanti: 1) fisica della terra solida; 2) sismologia; 3) geologia strutturale; 4) geologia del cristallino; 5) geodinamica. Lista delle discipline facoltative: 1) prospezioni geofisiche; 2) geofisica applicata; 3) geofisica marina; 4) fisica del vulcanismo; 5) vulcanologia; 6) geotermia; 7) sismica applicata; 8) geodesia e cartografia; 9) esplorazione geologica del sottosuolo; 10) geomagnetismo; 11) giacimenti minerari; 12) geologia regionale; 13) oceanografia fisica; 14) calcolo automatico; 15) sismometria; 16) geochimica applicata; 17) complementi di geofisica; 18) geofisica mineraria; 19) paleomagnetismo; 20) tettonofisica. D) Indirizzo geologico applicato: Discipline caratterizzanti: 1) complementi di geologia applicata; 2) rilevamento geologico tecnico; 3) idrogeologia; 4) fotogeologia; 5) esplorazione geologica del sottosuolo. Lista delle discipline facoltative: 1) geologia regionale; 2) mineralogia applicata; 3) geomorfologia applicata; 4) geofisica applicata; 5) sedimentologia e regime dei litorali; 6) geotecnica; 7) estimo (con princi'pi tecnico-economici); 8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici; 9) geochimica applicata; 10) idrogeologia applicata; 11) topografia e cartografia; 12) petrografia applicata; 13) sismica applicata. Art. 396. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Chieti, 1 ottobre 1992 Il rettore: CRESCENTI