IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici  emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto l'art. 61 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
43/1988,  sopra  citato, che stabilisce le modalita' di remunerazione
dell'attivita' svolta dai concessionari;
  Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989 che fissano la  misura
dei compensi spettanti ai concessionari;
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura
del   rimborso   delle  spese  sostenute  dai  concessionari  per  il
compimento degli atti esecutivi;
  Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1992, che fissa per  l'anno
1992  la  misura  degli  interessi  semestrali  di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito dalla  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  che  modifica  la
struttura  dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 43/1/988, ed in particolare intro-
duce al comma 3 di detto articolo la lettera d), con la  quale  viene
prevista  l'erogazione  di  un  compenso  in cifra fissa per abitante
servito,  a  carico  dell'erario,  aggiuntivo  rispetto  ai  compensi
derivanti dall'attivita' di riscossione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli
anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui alle lettere a), b)  e
c)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 43/1988, come
modificato dal sopra  citato  decreto-legge  n.  16/1993,  convertito
dalla legge numero 75/1993;
  Visto  l'art.  14,  comma  2,  del  sopra  citato  decreto-legge n.
16/1993, convertito dalla legge  n.  75/1993,  che  per  l'anno  1992
prevede,  in  favore  dei  soggetti  concessionari del servizio e dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione,  a
titolo  di  contributo  in conto esercizio e nei limiti delle residue
disponibilita' di bilancio esistenti al 31  dicembre  1992  sul  cap.
6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
1992,  l'erogazione del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera
d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  43/1988,  da
calcolarsi   in   relazione   all'ammontare  delle  commissioni,  dei
compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti  nel
1992,  ed  il cui ammontare non puo' essere di importo superiore alla
differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e  la
somma  costituita  dall'importo  delle commissioni, dei compensi, dei
rimborsi spese e degli  interessi  di  mora  percepiti  nello  stesso
esercizio;
  Considerato  che  i  decreti  ministeriali  15  giugno  1993  hanno
determinato, con i criteri ivi descritti, il compenso di cui all'art.
61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 43 del 1988, a valere per il biennio 1993-94;
  Considerato   che   il  compenso  aggiuntivo  per  l'anno  1992  va
determinato con  i  medesimi  criteri,  prendendo  a  base  i  ricavi
effettivamente conseguiti anziche' i ricavi previsti;
  Considerato  che  l'importo del contributo da attribuire a ciascuna
concessione non puo' essere superiore allo squilibrio effettivo e che
pertanto le somme non attribuite alle concessioni  per  le  quali  si
verifica  tale circostanza devono essere redistribuite, con lo stesso
criterio, tra le altre concessioni;
  Considerato che per la quantificazione della  cifra  spettante  per
ogni  abitante  servito  si  tiene conto degli abitanti residenti nel
territorio servito da ciascuna concessione sulla base  dei  dati  del
censimento  del 20 ottobre 1991, pubblicati nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993;
  Visto l'art.  14,  comma  3,  del  sopra  citato  decreto-legge  n.
16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993, che prevede che l'importo
per abitante spettante a ciascuna concessione, nonche' le modalita' e
i  termini  di  presentazione,  da  parte  dei  concessionari  e  dei
commissari governativi, della domanda per ottenere  il  contributo  e
della  relativa documentazione, debbono essere stabiliti con apposito
decreto ministeriale;
  Considerato che sulla base dei dati forniti dal sistema informativo
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  stato  evidenziato,  a
consuntivo,  un  saldo in negativo di lire 47.906.597.971 rispetto al
preventivato costo della riscossione  a  carico  del  bilancio  dello
Stato per l'anno 1991;
  Considerato  che tale somma, in quanto rientrante nel computo delle
residue  disponibilita'  dell'anno  1991,   risulta   erogata   quale
contributo   in  conto  esercizio  per  lo  stesso  anno  ai  singoli
beneficiari;
  Ritenuto che occorre  procedere  al  recupero  di  tale  somma,  da
effettuarsi  mediante conguaglio a carico dei singoli concessionari e
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione fra
l'importo spettante a titolo di contributo per l'anno 1992  e  quello
percepito, in eccedenza, per l'anno 1991;
  Considerato che per la citata somma di lire 47.906.597.971 e' stata
gia'  effettuata  in  data  27 gennaio 1993 la prescritta regolazione
contabile con decreto n. 3/623;
  Considerato quindi  che  le  disponibilita'  finanziarie  in  conto
residui  esistenti  sul  cap.  6910  dello  stato  di  previsione del
Ministero  delle   finanze   per   l'anno   1992   ammontano   a   L.
505.677.142.105,  come  da  apposita  comunicazione  della Ragioneria
generale dello Stato;
  Preso atto dei pareri emessi dalla commissione consultiva, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  in  data  21-24  giugno  1993  e 3-5 agosto 1993, che
approvano la proposta di erogazione del  contributo  formulata  dalla
Direzione centrale per la riscossione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 14, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio 1992, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993,  n.  75, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione  e'
utilizzata  la somma di L. 505.677.142.105, corrispondente alle resi-
due disponibilita' finanziarie esistenti al 31 dicembre 1992 sul cap.
6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
1992.
  L'importo  per abitante servito spettante a ciascuna concessione e'
riportato  nella  tabella  allegata  al  presente  decreto;  per   la
determinazione  di  detto  importo  si  e'  tenuto  conto delle somme
eventualmente percepite in  eccedenza  a  titolo  di  contributo  per
l'anno 1991, come specificato nelle premesse.