IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, sopra citato, che stabilisce le modalita' di remunerazione dell'attivita' svolta dai concessionari; Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1989 che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1992, che fissa per l'anno 1992 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che modifica la struttura dei compensi prevista dal sopra citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1/988, ed in particolare intro- duce al comma 3 di detto articolo la lettera d), con la quale viene prevista l'erogazione di un compenso in cifra fissa per abitante servito, a carico dell'erario, aggiuntivo rispetto ai compensi derivanti dall'attivita' di riscossione; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, che fissa per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui alle lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, come modificato dal sopra citato decreto-legge n. 16/1993, convertito dalla legge numero 75/1993; Visto l'art. 14, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993, che per l'anno 1992 prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, l'erogazione del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nel 1992, ed il cui ammontare non puo' essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio; Considerato che i decreti ministeriali 15 giugno 1993 hanno determinato, con i criteri ivi descritti, il compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, a valere per il biennio 1993-94; Considerato che il compenso aggiuntivo per l'anno 1992 va determinato con i medesimi criteri, prendendo a base i ricavi effettivamente conseguiti anziche' i ricavi previsti; Considerato che l'importo del contributo da attribuire a ciascuna concessione non puo' essere superiore allo squilibrio effettivo e che pertanto le somme non attribuite alle concessioni per le quali si verifica tale circostanza devono essere redistribuite, con lo stesso criterio, tra le altre concessioni; Considerato che per la quantificazione della cifra spettante per ogni abitante servito si tiene conto degli abitanti residenti nel territorio servito da ciascuna concessione sulla base dei dati del censimento del 20 ottobre 1991, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993; Visto l'art. 14, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993, che prevede che l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonche' le modalita' e i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione, debbono essere stabiliti con apposito decreto ministeriale; Considerato che sulla base dei dati forniti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e' stato evidenziato, a consuntivo, un saldo in negativo di lire 47.906.597.971 rispetto al preventivato costo della riscossione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1991; Considerato che tale somma, in quanto rientrante nel computo delle residue disponibilita' dell'anno 1991, risulta erogata quale contributo in conto esercizio per lo stesso anno ai singoli beneficiari; Ritenuto che occorre procedere al recupero di tale somma, da effettuarsi mediante conguaglio a carico dei singoli concessionari e commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione fra l'importo spettante a titolo di contributo per l'anno 1992 e quello percepito, in eccedenza, per l'anno 1991; Considerato che per la citata somma di lire 47.906.597.971 e' stata gia' effettuata in data 27 gennaio 1993 la prescritta regolazione contabile con decreto n. 3/623; Considerato quindi che le disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 ammontano a L. 505.677.142.105, come da apposita comunicazione della Ragioneria generale dello Stato; Preso atto dei pareri emessi dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 21-24 giugno 1993 e 3-5 agosto 1993, che approvano la proposta di erogazione del contributo formulata dalla Direzione centrale per la riscossione; Decreta: Art. 1. Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1992, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e' utilizzata la somma di L. 505.677.142.105, corrispondente alle resi- due disponibilita' finanziarie esistenti al 31 dicembre 1992 sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992. L'importo per abitante servito spettante a ciascuna concessione e' riportato nella tabella allegata al presente decreto; per la determinazione di detto importo si e' tenuto conto delle somme eventualmente percepite in eccedenza a titolo di contributo per l'anno 1991, come specificato nelle premesse.