IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, concernente modificazioni alla tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in medicina e chirurgia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Verona; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico n. 1592/33; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 34 relativo all'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facolta' ha la possibilita' di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924". Alla lettera E) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre". Alla medesima lettera E) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il numero delle verifiche di profitto e' fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale piu' corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica". Alla lettera F) sopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facolta' di medicina e chirurgia".