IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989,
concernente  modificazioni  alla   tabella   XVIII   dell'ordinamento
didattico universitario, corso di laurea in medicina e chirurgia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Verona;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.  34  relativo  all'ordinamento  del  corso  di  laurea  in
medicina e chirurgia, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore
totali  la  facolta'  ha  la  possibilita'  di  modificare   rispetto
all'ordinamento  tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra
le varie aree didattico-formative e pertanto  anche  la  ripartizione
tra  il  monte  ore  del primo triennio e quello del secondo ai sensi
delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924".
  Alla lettera E) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli esami sono effettuati  al  termine  di  ciascun  semestre  per
ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre".
  Alla  medesima  lettera  E)  il  quarto  comma  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Il numero delle verifiche di profitto e'  fissato  in  dodici  nel
primo  triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale
di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto
accorpando per  una  verifica  di  profitto  contestuale  piu'  corsi
integrati  dello  stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i
consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono  quali
corsi  integrati  debbano  dar luogo ad esami contestuali. Tali esami
contestuali non potranno essere relativi a  corsi  integrati  il  cui
svolgimento  comporti  nel  semestre  oltre  duecentocinquanta ore di
didattica".
  Alla lettera F) sopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa
parte  integrante  dell'ordinamento  didattico  universitario   della
facolta' di medicina e chirurgia".